Cassazione Penale, Ordinanza n. 05616/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare ha contestato che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare la sua regolare presenza sul territorio e il buon comportamento processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che incidano sull'entità del reato e sulla capacità a delinquere, ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o mancante. Nella specie la Corte di appello aveva escluso le attenuanti facendo leva sui precedenti penali dell'imputato, di cui uno specifico, motivazione ritenuta congrua. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per reato in materia di stupefacenti.
criteri di commisurazione della pena e valutazione della personalità del colpevole; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
richiamato quale parametro di valutazione per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi idonei a incidere sull'apprezzamento dell'entità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, anche se uno solo di essi è specifico.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente rispetto agli altri.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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