Cassazione Civile, Ordinanza n. 33757/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato sia il suo appello principale sia quello incidentale dell'Ufficio, in una controversia relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF e IRAP riferiti all'anno d'imposta 2004. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, rinunciando al ricorso e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle entrate, costituitasi solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, non ha opposto rilievi alla memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per legge, per effetto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre statuito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, perché il costo del processo pendente è assorbito dalla definizione agevolata. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 che disciplina la definizione agevolata richiamata dalla parte ricorrente.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
Disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il procedimento camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio di impugnazione è dichiarato estinto.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione, quando la parte interessata rinunci al ricorso e ne dia comunicazione in modo rituale.
- Quando la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, non deve essere pronunciata condanna alle spese processuali.
- In caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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