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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28185/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Lo straniero aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, finalizzato al ricongiungimento con la sorella cittadina italiana convivente. Il Questore aveva negato il titolo ritenendo non provata una stabile convivenza e valorizzando precedenti penali, condotta di vita e assenza di attività lavorativa. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione, escludendo i presupposti dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione. La Corte d'appello aveva confermato, osservando che la convivenza non risultava dimostrata in modo sufficiente e, comunque, che essa non sarebbe stata decisiva perché ostavano i precedenti penali e la pericolosità sociale del richiedente. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 19, comma 2, e 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, assumendo che la convivenza con la sorella fosse pacifica e che gli episodi richiamati fossero lontani nel tempo e non significativi di pericolosità; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. sulla convivenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla convivenza tra fratelli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti sulla convivenza, apprezzamento già svolto dai giudici di merito. Inoltre, ha rilevato che la censura non colpiva una seconda autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: anche a voler ritenere provata la convivenza, la Corte d'appello aveva comunque escluso il diritto al permesso per la presenza di ulteriori elementi ostativi, costituiti dai precedenti penali e dalla condotta di vita del richiedente, ritenuti espressivi di pericolosità e incompatibili con il rilascio del titolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    art.19, comma 2, lett. c)

    Il permesso di soggiorno per motivi familiari richiede la convivenza con un parente cittadino italiano entro il secondo grado e, inoltre, la non contrarietà della condotta dello straniero all'ordine pubblico e alla sicurezza; la sola convivenza non basta se sussistono elementi ostativi di pericolosità.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina espulsiva/ostativa, ma la Corte non ne valorizza un'autonoma portata decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Norma richiamata come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e indipendenti, il ricorso è inammissibile se non le colpisce tutte, poiché la mancata censura di una sola ratio rende comunque ferma la decisione.
  • Nel rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la convivenza con il familiare italiano non è di per sé sufficiente se la normativa richiede anche l'assenza di elementi ostativi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.
  • L'apprezzamento della pericolosità dello straniero può fondarsi su precedenti penali e sulla complessiva condotta di vita, se valorizzati dai giudici di merito come elementi ostativi al beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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