Cassazione Civile, Ordinanza n. 20893/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa di un cliente di aver affidato ingenti somme a un direttore di filiale di un istituto di credito e di aver sottoscritto, su sua indicazione, sei polizze assicurative apparentemente riconducibili a un prodotto bancario/assicurativo, ma in realtà inesistenti. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, il funzionario avrebbe appropriato le somme versate dal cliente. Il tribunale aveva condannato solo il funzionario, rigettando la domanda verso la banca; la corte d’appello ha invece ritenuto responsabile anche la banca ex art. 2049 c.c. e l’ha condannata in solido con il dipendente, oltre a porre a carico del dipendente un obbligo di manleva verso la banca. La banca ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione e travisamento della prova, sostenendo che la corte d’appello avrebbe tratto da alcuni documenti bancari conclusioni non ricavabili dagli stessi; 2) nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione in punto di responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., perché fondata su un fatto - il coinvolgimento della banca nel trasferimento delle somme - che, secondo la ricorrente, non sarebbe risultato in giudizio; 3) violazione dell’art. 81 c.p.c., assumendo che la legittimazione ad agire fosse stata attribuita non ai titolari dei certificati/polizze, ma a chi avrebbe dovuto essere beneficiario di polizze assicurative mai esistite.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché, sotto la veste del travisamento della prova, mira in realtà a contestare la valutazione e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso e senza indicare in modo adeguato il contenuto dei documenti richiamati; inoltre, i documenti indicati non erano comunque decisivi rispetto all’impianto probatorio complessivo. Il secondo perché, nonostante la dedotta omessa/apparente motivazione, in realtà propone una diversa lettura dell’attendibilità e concludenza delle prove, questione riservata al merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti delle anomalie motivazionali estreme, qui insussistenti. Il terzo motivo è ritenuto infondato: la Corte conferma che il danno risarcibile è la mancata riscossione del controvalore di polizze soltanto apparenti e che, essendo il cliente l’unico beneficiario indicato e l’unico soggetto leso dall’illecito appropriazione, egli è il solo legittimato ad agire. Conseguentemente è revocata la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello disposta ex art. 373 c.p.c.; la banca è condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la censura non può risolversi in un riesame del materiale istruttorio o in un travisamento della prova se non nei limiti propri dei vizi deducibili in cassazione; in concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro di nullità della sentenza, ma la doglianza è stata ricondotta a una contestazione del merito non scrutinabile nei termini prospettati
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
impongono specificità e autosufficienza del ricorso, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti
richiamato quale titolo della responsabilità del datore/preponente per il fatto del dipendente; la Corte d'appello lo ha applicato alla banca e la Cassazione non ha ravvisato censure decisive
la legittimazione ad agire spetta al soggetto che deduce un diritto proprio leso; nel caso concreto il cliente era unico titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione delle polizze inesistenti
menzionato per il procedimento in camera di consiglio
richiamato per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata; la revoca consegue al rigetto del ricorso e la disciplina delle spese del subprocedimento segue l’esito finale del giudizio di legittimità
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
delimita i ristretti casi di sindacato sulla motivazione in cassazione, esclusa la semplice insufficienza motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione di un travisamento della prova in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale istruttorio: se il motivo, pur evocando l’errore di percezione, contesta in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, esso è inammissibile o comunque fuori dai limiti del sindacato di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare specificità e autosufficienza: quando si richiamano documenti o atti processuali occorre riprodurne, almeno per le parti essenziali e rilevanti, il contenuto idoneo a consentire il controllo del giudice di legittimità.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente lamentare che il giudice di merito abbia attribuito maggiore attendibilità o forza dimostrativa ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nella responsabilità del preponente per il fatto del dipendente, il danno risarcibile va individuato in base alla concreta lesione patrimoniale sofferta dal danneggiato; il soggetto leso e titolare del diritto al risarcimento è chi subisce l’effetto economico dell’illecito, anche se le somme impiegate provengano in ipotesi da terzi non accertati in giudizio.
- La disciplina delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. segue l’esito finale del giudizio di cassazione: se il ricorso è rigettato, la parte ricorrente non può ottenere la rifusione di quelle spese solo perché l’istanza cautelare era stata accolta nel subprocedimento.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, devono essere dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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