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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12792/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione/trasferimento del processo ex art. 173 disp. att. e art. 11 c.p.p., con la doglianza che nella sede di Alessandria si sarebbe creata una situazione idonea a turbare lo svolgimento del processo e la libera determinazione delle parti. Zagami, imputato per lesioni personali (art. 582 e 583 c.p.) e per atti persecutori, denunciava: interventi irrituali del giudice (interruzione dell'esame della teste della difesa), trattamento difforme tra testi, presunti privilegi e complicità tra parte offesa e polizia/Procura (denuncia ricevuta da dirigente, accertamenti della polizia scientifica non inseriti negli atti), esistenza di chat di gruppo tra parti offese e testi atte a condizionare le dichiarazioni, e circostanze tecniche (copertura di celle telefoniche) che, secondo il richiedente, avrebbero condizionato l'imparzialità dell'ufficio giudiziario locale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i rilievi prospettati riguardassero fatti riferibili al singolo giudice o all'attività di Procura e che, pertanto, fossero sindacabili mediante gli strumenti ordinari (astensione o ricusazione) e non configurassero la "grave situazione locale" non altrimenti eliminabile richiesta per la rimessione. Il giudice di merito aveva inoltre fornito chiarimenti e attivato le verifiche richieste (trasmissione istanza alla Procura per gli atti della polizia scientifica). Per questi motivi la rimessione non è stata accolta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alla competenza per la richiesta di trasferimento; la Corte richiama il suo carattere eccezionale e i limiti applicativi della rimessione del processo.

  • art. 11 c.p.p.

    art. 11 codice di procedura penale

    Norma richiamata in tema di competenza territoriale oggetto della domanda di trasferimento; la Corte valuta se sussistono i presupposti per spostare la sede del processo.

  • artt. 582 e 583, comma 1, n. 1 c.p.

    art. 582 e art. 583 comma 1 n.1 codice penale

    Describe i reati contestati all'imputato (lesioni personali e le aggravanti/fattispecie specifiche), utili per inquadrare il procedimento principale ma non determinanti ai fini della rimessione.

  • art. 45 c.p.p.

    art. 45 codice di procedura penale

    Disciplina la rimessione del processo per incompatibilità dell'ambiente con la libera determinazione dei soggetti processuali; la Corte interpreta la norma restringendone l'applicazione ai soli casi di "grave situazione locale" non altrimenti eliminabile, escludendo che sia idonea ogni contestazione relativa a singoli magistrati.

  • art. 47 c.p.p.

    art. 47 codice di procedura penale

    Consente la sospensione del processo: il giudice procedente ha adottato la sospensione dei termini in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.

  • art. 46 c.p.p.

    art. 46 codice di procedura penale

    Sistema dei poteri e doveri del giudice procedente nell'istruttoria; qui richiamato perché il giudice ha verificato l'esistenza degli atti e ha trasmesso le richieste alla Procura.

  • art. 507 c.p.p.

    art. 507 codice di procedura penale

    Riguarda i poteri del giudice in dibattimento per acquisire ulteriori mezzi di prova; la Corte osserva che l'istruttoria non era chiusa e tali strumenti erano ancora disponibili.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    art. 48 comma 6 codice di procedura penale

    Prevede la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di richiesta infondata: la Corte ha ritenuto opportuna l'applicazione di una somma equa.

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 codice di procedura penale

    Richiamato per il principio generale sulla condanna alle spese nei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, applicato anche ai giudizi incidentali.

Massime di principio

  • La rimessione del processo (trasferimento di sede) è un rimedio eccezionale: si applica solo se sussiste una "grave situazione locale" che comprometta l'imparzialità dell'ufficio giudiziario e che non possa essere eliminata con altri strumenti.
  • Le contestazioni relative al comportamento di un singolo magistrato o della Procura sono normalmente rimediabili con astensione o ricusazione; tali fatti non giustificano di per sé la rimessione.
  • Per ottenere il trasferimento serve dimostrare elementi oggettivi e di ampia portata, esterni alla normale dialettica processuale (es. tumulti, pressioni di massa, pericolo concreto di incolumità o di alterazione generalizzata del processo), non semplici ed eventuali favoritismi o omissioni.
  • Il giudice di merito ha il dovere di verificare e, se necessario, attivare acquisizioni probatorie o richieste agli organi investigativi; chiarimenti e atti riparatori del giudice (es. richiesta alla Procura di esibire atti) compromettono la fondatezza di una richiesta di rimessione.
  • La presentazione di una istanza di rimessione infondata può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza preventiva dell'istanza e utilizzare prima i rimedi ordinari (astensione/ricusazione) per questioni riguardanti singoli magistrati.

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