Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a immobili oggetto di modifiche edilizie. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione rilevando, da un lato, l'assenza di prova della notifica della rendita catastale rettificata e, dall'altro, la situazione di inagibilità dell'intero complesso immobiliare alla luce dei lavori di demolizione e recupero eseguiti tra il 2004 e il 2006. Roma Capitale ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la rendita catastale proposta con Docfa era stata rettificata e notificata e che l'inagibilità non sarebbe stata specificamente circostanziata; con il secondo ha denunciato violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, sostenendo che la contribuente aveva presentato una denuncia di variazione catastale per frazionamento e che la rendita attribuita e notificata doveva essere presa in considerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non individuava un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma si limitava a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale all'accertamento di merito sull'omessa notifica della rendita catastale rettificata e sull'inagibilità degli immobili. Ha ritenuto il secondo motivo inconcludente e comunque inidoneo a scalfire la decisione, perché fondato su una ricostruzione fattuale incompatibile con quella del primo motivo e, soprattutto, perché non censurava i criteri normativi applicati dalla CTR in tema di base imponibile ICI per area in corso di demolizione e recupero, secondo il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'individuazione di un dato fattuale storico e normativo realmente omesso dal giudice; non sono fatti le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve investire la corretta applicazione della norma al fatto accertato, non limitarsi a proporre una diversa versione dei fatti.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Invocata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della rendita catastale attribuita e notificata, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di un adeguato confronto con gli accertamenti di merito.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6
"In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato"
Per gli immobili interessati da demolizione e interventi di recupero, la base imponibile ICI è determinata sul valore dell'area e non sul valore del fabbricato in corso d'opera fino all'ultimazione dei lavori o all'effettivo utilizzo.
Richiamato nel quadro fattuale come procedura Docfa per la presentazione della dichiarazione catastale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In presenza di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, la cui mancata considerazione abbia inciso sulla decisione; non basta riproporre una diversa lettura delle prove o delle deduzioni difensive.
- La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ma deve confrontarsi con la regola giuridica applicata al fatto già accertato.
- In materia di ICI, quando l'immobile è interessato da demolizione e da interventi di recupero, la base imponibile si determina sul valore dell'area, senza computare il fabbricato in corso d'opera fino all'ultimazione dei lavori o all'effettivo utilizzo.
- La contestazione della rendita catastale o dello stato di inagibilità deve misurarsi con gli specifici accertamenti di merito svolti nei gradi precedenti; un ricorso che li ignori o li contraddica internamente è inidoneo a superare il giudizio di cassazione.
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