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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28242/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, da parte della società, di una parte della retribuzione corrisposta al dipendente a titolo di ferie maturate durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016 e fruiti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale trattenuta, assumendo che le ferie dovessero essere retribuite per intero. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo non dimostrato che la società avesse corrisposto integralmente gli importi dovuti e rilevando che la proroga degli effetti della riduzione oraria oltre la cessazione del regime di solidarietà fosse illegittima. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che ferie e relativa retribuzione maturano in misura riproporzionata all'orario effettivo; 2) omesso esame della documentazione e difetto di motivazione sul fatto che il pagamento integrale non era contestato e che i conteggi dimostravano le somme dovute; 3) ulteriore violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà e per asserita correttezza del riproporzionamento; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita pacificità del numero di giornate lavorate e delle conseguenze retributive; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.l. n. 132 del 2014 quanto alla regolazione delle spese di lite, che la società riteneva da compensare per la complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte territoriale aveva comunque preso in considerazione il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, cioè la mancata prova del pagamento integrale delle ferie. Ha poi dichiarato inammissibili anche gli altri motivi: i primi tre per difetto di specificità e perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sull'assenza di prova dell'indebito trattenimento; il quarto e il quinto perché la questione sulla volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà era irrilevante o comunque non decisiva, e perché mancava prova che le ferie fossero state retribuite per intero; il sesto perché la liquidazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non essendo censurabile nei termini dedotti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o difettavano di specificità

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione/trascrizione delle parti rilevanti degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti; in difetto di allegazione specifica la censura è inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'indebito pagamento o trattenimento grava sulla parte che agisce in ripetizione o contesta la debenza della trattenuta secondo la prospettazione del caso

  • art. 2109 c.c.

    spetta al datore di lavoro fissare il periodo di godimento delle ferie, salvo il potere del lavoratore di indicare il periodo di fruizione

  • artt. 1 e 2 L. n. 863 del 1984

    richiamati dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà difensivi e riduzione dell'orario di lavoro

  • art. 5 L. n. 236 del 1993

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti di solidarietà e del riproporzionamento

  • circolari INPS nn. 91 del 1986 e 212 del 1994

    richiamate dalla ricorrente; la Corte osserva che il meccanismo di solidarietà, anche distintamente per tipo A e tipo B, non era messo in discussione nei suoi presupposti generali

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    invocati per chiedere la compensazione delle spese, ma la relativa statuizione è discrezionale nei limiti del criterio della soccombenza

  • d.l. n. 132 del 2014

    richiamato dalla ricorrente in tema di spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove: è necessario che sia stato omesso un fatto storico decisivo, non un mero elemento istruttorio o documentale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: le censure devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e devono riportare, almeno nei passaggi rilevanti, gli atti e i documenti su cui si fondano.
  • In materia di ripetizione di indebito o contestazione di trattenute retributive, grava sulla parte che agisce l'onere di dimostrare il pagamento indebito o la mancanza di causa della somma trattenuta.
  • La deduzione secondo cui un istituto retributivo andrebbe riproporzionato in presenza di riduzione dell'orario di lavoro non basta, di per sé, a superare una decisione fondata sulla mancata prova dell'effettivo pagamento integrale delle somme contestate.
  • La regolazione delle ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, ma la relativa disciplina non esonera la parte che pretende il ripristino di somme trattenute dall'onere di provare i presupposti della propria pretesa o della propria eccezione.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o di evidenti errori rispetto ai parametri applicabili, non per contestare la mera discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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