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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23968/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento per contributo consortile relativo all’anno 2018, pari a euro 1.397,60, emesso nei confronti di un privato e poi annullato in primo grado. In appello, il giudice tributario regionale ha dichiarato inammissibile l’appello del consorzio ritenendo che l’ente non esistesse più per effetto della riforma regionale del 2014 che aveva istituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello si fosse pronunciato su una questione non riproposta dal contribuente contumace; (2) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, deducendo che l’avviso di pagamento sarebbe stato impugnabile solo per profili sostanziali e non per la pretesa inesistenza dell’ente emittente; (3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., per omessa verifica della tempestività del ricorso introduttivo; (4) violazione dell’art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014 e del regolamento di organizzazione del nuovo consorzio, contestando l’affermazione secondo cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esisterebbe più; (5) violazione dell’art. 1705 c.c. e delle norme regionali e regolamentari, censurando il riferimento al mandato senza rappresentanza. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo, assorbito il quinto, ma ha accolto il quarto motivo, affermando che la riforma regionale non ha determinato l’estinzione automatica dei consorzi territoriali accorpati e che, in mancanza di una espressa previsione estintiva e in presenza di un periodo transitorio, il consorzio ricorrente conservava legittimazione e potere di emettere l’atto. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarato assorbito il quinto motivo, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la legge regionale avesse estinto il consorzio territoriale accorpato: la riforma ha istituito nuovi consorzi macro-territoriali, ma non ha previsto espressamente la soppressione immediata degli enti preesistenti, i quali sono rimasti operativi nel periodo transitorio e dunque legittimati ad adottare gli atti impositivi. Ne consegue che l’affermazione del giudice di merito sulla non esistenza del consorzio era errata e la questione deve essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per escludere che vi sia stata una pronuncia ultra petita, poiché la legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non impedisce al giudice tributario di rilevare d’ufficio la questione di legittimazione processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di nullità processuale dedotto nel primo motivo.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma ogni atto che renda conoscibile una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario anche per vizi formali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro dei motivi di violazione di legge dedotti con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la dedotta tempestività dell’impugnazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non prospettava concretamente la tardività.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul piano dell’onere probatorio circa la tempestività del ricorso, ma senza allegazione di un effettivo vizio.

  • art. 13 legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    non ha previsto l’estinzione dei consorzi territoriali, ma la ridefinizione degli ambiti e l’istituzione di due nuovi consorzi con successivo processo di riunificazione e fase transitoria.

  • art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    prevede la successione senza soluzione di continuità, la permanenza in vigore di ruoli, piani e affidamenti dei consorzi accorpati e la loro operatività fino a diversa determinazione.

  • art. 1705 c.c.

    il mandato senza rappresentanza è ritenuto non esportabile nel contesto pubblicistico della vicenda e comunque superfluo rispetto alla perdurante operatività del consorzio accorpato.

  • art. 24 Cost.

    evocato a sostegno dell’ampia impugnabilità degli atti impositivi a tutela del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 97 Cost.

    evocato a sostegno dell’esigenza di buon andamento dell’azione amministrativa e della piena conoscibilità della pretesa tributaria.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo in relazione ai principi del giusto processo.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma non risulta centrale nella decisione.

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel quarto motivo, ma non decisivi nella ratio decidendi.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla nullità degli atti, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 27 d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    richiamato come base dell’intesa Stato-Regioni prevista per l’approvazione dello statuto e del regolamento dei nuovi consorzi.

  • L. 28 febbraio 2008, n. 31

    richiamata quale legge di conversione del d.l. 248/2007.

Massime di principio

  • Quando una riforma organizzativa istituisce nuovi enti accorpanti senza prevedere espressamente la soppressione immediata degli enti preesistenti, l’estinzione di questi ultimi non può presumersi per mera implicazione: occorre una previsione normativa chiara o il completamento della procedura di accorpamento.
  • In presenza di un periodo transitorio e della permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati, gli enti preesistenti possono continuare ad operare e a compiere gli atti già loro affidati, conservando la legittimazione ad agire e a resistere nei giudizi relativi a tali attività.
  • L’atto tributario è impugnabile non solo per vizi sostanziali della pretesa, ma anche per vizi formali o genetici dell’atto, purché esso manifesti in concreto una specifica pretesa fiscale conoscibile dal destinatario.
  • La legittimazione ad causam è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma la parte che intenda far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio non può attendere il giudizio di legittimità se il vizio non è stato coltivato nei gradi di merito secondo le regole sul giudicato interno.
  • La censura di violazione di legge deve investire un concreto errore del giudice su una questione effettivamente decisiva; non è ammissibile un motivo che si limiti a sollecitare una verifica astratta o ipotetica priva di allegazione di un effettivo vizio processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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