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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33214/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale di Milano e dalla Corte di appello di Milano, era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e da operazioni dolose in relazione al fallimento di una società cooperativa, nonché di reati tributari previsti dagli artt. 8, 2 e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa e di legale rappresentante di altra società. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'imputato aveva concorso con un amministratore di fatto nell'utilizzo di società cooperative quali schermi interposti tra consorzi e clienti finali, mediante contratti simulati di appalto, allo scopo di dissimulare una somministrazione illecita di manodopera e conseguire vantaggi fiscali e previdenziali indebiti. Con un unico motivo, formalmente riferito alla violazione dell'art. 43 c.p. e ai vizi di motivazione e di legge, il ricorrente ha sostenuto di avere svolto un ruolo meramente formale di prestanome, privo di poteri gestori e decisionali, attribuiti all'amministratore di fatto. Ha contestato la sussistenza del dolo dei reati fiscali e fallimentari, richiamando le proprie dichiarazioni e quelle dell'amministratore di fatto; ha negato di conoscere il sistema di fatturazione, di avere operato sui conti correnti o di conoscere natura e finalità dei bonifici, sostenendo che le autorizzazioni bancarie fossero state solo formalmente effettuate da lui. Ha inoltre affermato che le scritture contabili fossero regolarmente tenute, che le cooperative fossero realmente operative e che i contratti di appalto non fossero simulati. Ha infine richiamato un'ordinanza del Tribunale di Roma, non allegata né integralmente trascritta nel ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale, senza indicare effettive violazioni di legge, travisamenti della prova o vizi di manifesta illogicità. Ha inoltre rilevato la genericità e l'assertività delle censure, il mancato confronto con la motivazione analitica della sentenza impugnata e l'inosservanza dell'onere di autosufficienza con riguardo all'ordinanza richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non evidenziasse violazioni di legge o vizi motivazionali deducibili in cassazione, ma sollecitasse una non consentita rivalutazione delle fonti di prova. Ha sottolineato che la Corte di appello aveva valorizzato, tra gli altri elementi, il ruolo di prestanome stabile dell'imputato, il compenso mensile ricevuto, la sua consapevolezza dell'impiego delle società per finalità di evasione, le intercettazioni successive al sequestro e l'ammissione di avere autorizzato operazioni bancarie. È stata inoltre ritenuta generica la contestazione sulla regolare tenuta delle scritture, a fronte dell'accertamento tecnico della loro inattendibilità e inidoneità a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. La Corte ha escluso il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per il reato di cui al capo 26b, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione della fase di legittimità e preclude il rilievo di cause di non punibilità sopravvenute. Ha invece rilevato che il termine prescrizionale relativo al capo 26c non era ancora decorso, poiché il reato di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 dell'anno interessato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.

    La dedotta carenza dell'elemento soggettivo è stata esaminata alla luce degli elementi valorizzati dai giudici di merito, ma il motivo non ha dimostrato un'effettiva violazione della disciplina sul dolo.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle fonti di prova o della ricostruzione dei fatti, in assenza di una specifica violazione di legge, travisamento della prova o manifesta illogicità.

  • art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

    copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice»

    La formazione del fascicolo degli atti indicati nel ricorso è curata dalla cancelleria, ma resta a carico del ricorrente l'onere di individuarli puntualmente, non potendo la cancelleria sostituirsi alla parte nella selezione degli atti mediante lettura e interpretazione del ricorso.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Per il reato tributario considerato al capo 26b, il termine prescrizionale è maturato dopo la sentenza di appello; tale prescrizione sopravvenuta non è rilevabile in presenza di ricorso inammissibile.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Il delitto di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta interessato; nel caso esaminato il termine prescrizionale non era ancora decorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di cause di non punibilità non è consentita al giudice dell'impugnazione quando il ricorso è inammissibile e non ha validamente instaurato la fase processuale di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur prospettando formalmente violazione di legge o vizi motivazionali, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di legittimità è generica quando, a fronte di una motivazione ampia e analitica, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e gli elementi probatori valorizzati nella sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando il ricorrente fonda una doglianza su un atto specificamente richiamato, deve indicarlo in modo puntuale e, secondo le modalità necessarie, trascriverlo o allegarlo, non potendo delegare alla cancelleria l'individuazione dell'atto mediante interpretazione del ricorso.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile non instaura validamente la fase di legittimità e determina la formazione del giudicato sostanziale; pertanto, il giudice della cassazione non può rilevare cause di non punibilità sopravvenute alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Il reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta interessato.
  • La consapevolezza del contributo doloso alla gestione illecita di società non è esclusa dal ruolo formalmente privo di poteri dell'imputato quando la sentenza di merito valorizzi elementi convergenti, quali la protratta funzione di prestanome, il compenso ricevuto, l'autorizzazione di operazioni bancarie, le conversazioni intercettate e la prosecuzione della condotta nonostante i controlli fiscali.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaFatture falseOmesso versamentoIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

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