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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04788/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un’intimazione di pagamento relativa a 52 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito. Il ricorso di merito era stato accolto perché l’agente della riscossione non aveva prodotto la documentazione attestante la notificazione delle cartelle. In appello, la contribuente aveva impugnato solo la compensazione delle spese; l’ente della riscossione aveva proposto appello incidentale chiedendo la riforma della decisione. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ritenendo che la difesa dell’ente tramite avvocato del libero foro non fosse correttamente supportata dalla prova della speciale qualità e dell’inserimento nell’elenco previsto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul patrocinio dell’ente e sulla sua legittimazione processuale, sostenendo che, nelle controversie tributarie, la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro o di propri dipendenti non richiede allegazione o prova del presupposto, quando la scelta dipende dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato o dalla sua indisponibilità; 2) violazione degli artt. 182 c.p.c. e 12, comma 10, d.lgs. 546/1992, per omessa applicazione della sanatoria del difetto di rappresentanza. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, lamentando che fossero state liquidate al di sotto dei minimi edittali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo fondata la censura sulla possibilità per l’ente di stare in giudizio nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie tramite avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, senza necessità di ulteriore allegazione o prova del presupposto legittimante. Ha richiamato la disciplina convenzionale tra Agenzia e Avvocatura dello Stato e il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando la scelta del patrocinio dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi convenzionali o dalla indisponibilità dell’Avvocatura, la costituzione dell’ente implica già la sussistenza del relativo presupposto di legge. La Corte ha inoltre ritenuto assorbito il ricorso incidentale della contribuente. La cassazione della sentenza ha travolto, per effetto espansivo interno, sia la statuizione sull’inammissibilità dell’appello incidentale sia le decisioni sulle spese del primo e del secondo grado. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative all’attività di riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, oltre che di propri dipendenti, secondo la disciplina convenzionale e normativa applicabile.
  • Quando la rappresentanza processuale dell’ente dipende dalla riconduzione della controversia a ipotesi previste dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato o dalla indisponibilità di quest’ultima, la costituzione in giudizio dell’ente implica la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione o prova specifica.
  • Nel processo tributario, il giudice deve applicare la regola di sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182 c.p.c., in forza del rinvio contenuto nel d.lgs. n. 546 del 1992.
  • L’accoglimento del motivo che investe una statuizione processuale o preliminare può determinare, per effetto espansivo interno, la caducazione delle decisioni dipendenti, incluse quelle sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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