Cassazione Civile, Ordinanza n. 04788/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un’intimazione di pagamento relativa a 52 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito. Il ricorso di merito era stato accolto perché l’agente della riscossione non aveva prodotto la documentazione attestante la notificazione delle cartelle. In appello, la contribuente aveva impugnato solo la compensazione delle spese; l’ente della riscossione aveva proposto appello incidentale chiedendo la riforma della decisione. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ritenendo che la difesa dell’ente tramite avvocato del libero foro non fosse correttamente supportata dalla prova della speciale qualità e dell’inserimento nell’elenco previsto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul patrocinio dell’ente e sulla sua legittimazione processuale, sostenendo che, nelle controversie tributarie, la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro o di propri dipendenti non richiede allegazione o prova del presupposto, quando la scelta dipende dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato o dalla sua indisponibilità; 2) violazione degli artt. 182 c.p.c. e 12, comma 10, d.lgs. 546/1992, per omessa applicazione della sanatoria del difetto di rappresentanza. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, lamentando che fossero state liquidate al di sotto dei minimi edittali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo fondata la censura sulla possibilità per l’ente di stare in giudizio nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie tramite avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, senza necessità di ulteriore allegazione o prova del presupposto legittimante. Ha richiamato la disciplina convenzionale tra Agenzia e Avvocatura dello Stato e il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando la scelta del patrocinio dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi convenzionali o dalla indisponibilità dell’Avvocatura, la costituzione dell’ente implica già la sussistenza del relativo presupposto di legge. La Corte ha inoltre ritenuto assorbito il ricorso incidentale della contribuente. La cassazione della sentenza ha travolto, per effetto espansivo interno, sia la statuizione sull’inammissibilità dell’appello incidentale sia le decisioni sulle spese del primo e del secondo grado. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per violazione di norme sulla rappresentanza e sul contraddittorio; la Corte ha accolto il ricorso riconoscendo l’errore della decisione impugnata.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione alla difesa dell’Agenzia nei giudizi tributari.
art. 12, commi 1 e 8, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla rappresentanza processuale dell’ente nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato tra le disposizioni a sostegno della legittimazione processuale dell’ente e del regime delle spese.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato quale base normativa della disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei suoi rapporti con l’Avvocatura dello Stato.
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
Norma richiamata nel primo motivo di ricorso quale parte del quadro normativo sulla rappresentanza processuale dell’ente.
La Corte ha richiamato l’obbligo del giudice tributario di applicare la sanatoria del difetto di rappresentanza, in virtù del rinvio operato dal processo tributario.
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che, nel giudizio tributario, il giudice deve applicare l’art. 182 c.p.c. in tema di regolarizzazione della rappresentanza.
Richiamato per affermare l’effetto espansivo interno della cassazione sulla statuizione principale e sulle conseguenti statuizioni accessorie sulle spese.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato come norma che disciplina l’eventuale delibera motivata per l’uso dell’Avvocatura dello Stato in casi speciali.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati come parametri da rispettare nell’affidamento del patrocinio a professionisti del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato quale fonte dei criteri generali per la scelta degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all’attività di riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, oltre che di propri dipendenti, secondo la disciplina convenzionale e normativa applicabile.
- Quando la rappresentanza processuale dell’ente dipende dalla riconduzione della controversia a ipotesi previste dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato o dalla indisponibilità di quest’ultima, la costituzione in giudizio dell’ente implica la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione o prova specifica.
- Nel processo tributario, il giudice deve applicare la regola di sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182 c.p.c., in forza del rinvio contenuto nel d.lgs. n. 546 del 1992.
- L’accoglimento del motivo che investe una statuizione processuale o preliminare può determinare, per effetto espansivo interno, la caducazione delle decisioni dipendenti, incluse quelle sulle spese di lite.
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