Cassazione Civile, Ordinanza n. 20725/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per illeciti relativi al lavoro nero in ambito domestico. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che l'amministrazione avesse indicato nell'ordinanza una norma non applicabile al datore di lavoro domestico e che, nel giudizio di merito, la PA avesse poi sostituito la base normativa della pretesa sanzionatoria con una disposizione diversa, realizzando una mutatio libelli e violando il principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa sanzionatoria. Ha inoltre dedotto profili relativi alla motivazione dell'ordinanza, alla rilevanza del giudicato interno sulla posizione della moglie, all'omessa applicazione della disciplina più favorevole e della procedura di diffida. La Corte d'appello aveva però rigettato l'appello, ritenendo irrilevante il coinvolgimento della moglie, sufficiente la motivazione dell'ingiunzione anche per relationem, e legittima la sanzione secondo la normativa ritenuta applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la causa attenendosi al principio per cui, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, la PA non può sostituire in giudizio la norma violata con una disciplina diversa da quella indicata nel provvedimento sanzionatorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione al giudicato interno e alla pretesa di vincolatività della precedente decisione sulla posizione della moglie
invocato per omessa pronuncia e per ultrapetizione/mutatio libelli
richiamato nei diversi numeri per i vizi denunciati in cassazione
richiamato nel motivo sulla motivazione e sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione
indicano l'oggetto del giudizio di opposizione, limitato alla legittimità della pretesa sanzionatoria
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la responsabilità del singolo trasgressore per la propria condotta
richiamato per la procedura di diffida, ritenuta non applicabile in assenza di sanabilità dell'illecito
art. 36 bis D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006
norma contestata nel provvedimento sanzionatorio e al centro del contrasto sulla corretta base legale della sanzione
richiamata come disposizione successiva che, secondo la PA, avrebbe regolato diversamente la fattispecie
art. 3, comma 5, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002
richiamato nei motivi sulla disciplina sanzionatoria del lavoro sommerso
richiamato tra le norme sulla disciplina sanzionatoria amministrativa
richiamato tra le norme sulla disciplina sanzionatoria amministrativa
richiamato nel motivo sul principio di legalità e di tipicità della sanzione amministrativa
richiamato per la preclusione al vizio di motivazione in presenza di doppia conforme
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato nel motivo sulla disciplina processuale dell'opposizione
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina più recente e favorevole
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo sulla legalità e sul regime sanzionatorio più favorevole
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al parametro convenzionale e alla disciplina sanzionatoria
artt. 6 e 7 CEDU
richiamati per sostenere l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione la pubblica amministrazione non può sostenere in causa la pretesa punitiva indicando una norma diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato: ciò violerebbe il principio di legalità e tipicità dell'azione sanzionatoria amministrativa.
- L'esatta individuazione della disposizione normativa violata costituisce elemento essenziale dell'ordinanza ingiunzione; un errore che implichi la sostituzione della base legale della sanzione non è un mero vizio emendabile in giudizio se comporta l'introduzione di una diversa fattispecie punitiva.
- Nel giudizio di opposizione ex L. 689/1981 il thema decidendum resta circoscritto alla legittimità formale e sostanziale dell'atto sanzionatorio già emesso nei confronti del destinatario, senza possibilità di allargare il contraddittorio a soggetti terzi estranei al provvedimento impugnato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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