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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21465/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso o valutato in modo non corretto gli elementi rilevanti per la concessione del beneficio. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi generici, non confrontati con la motivazione impugnata e diretti, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alle attenuanti generiche, osservando che la Corte di merito aveva motivato il diniego valorizzando la gravità del fatto per caratteristiche e modalità della condotta. Ha inoltre ribadito che, ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondarsi anche su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente. Quanto alla pena, ha richiamato il principio per cui in cassazione non è consentita una censura che miri a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità dell'imputato per reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica la condotta concreta, ma solo che il ricorrente è stato ritenuto responsabile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro riconoscimento non è dovuto e che il diniego può essere sorretto da motivazione basata sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente fondare il diniego anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e adeguatamente valorizzato nella motivazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formulare censure generiche, prive di confronto con la motivazione della decisione impugnata e non idonee a evidenziarne specifiche illogicità o violazioni di legge.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La gravità del fatto, desunta dalle caratteristiche e dalle modalità della condotta, può essere autonomamente sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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