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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06974/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme interne e sovranazionali sul risarcimento da inadempimento di direttive UE, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse rilevare ai fini della determinazione del danno e del dies a quo della prescrizione; secondo i ricorrenti, il termine avrebbe potuto decorrere solo dal momento in cui si erano superate le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva, e chiedevano inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificare la compatibilità della soluzione con il principio di effettività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel periodo considerato, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha escluso che le dedotte incertezze su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva possano differire il decorso della prescrizione, osservando che il diritto era azionabile già dal 1999, che il soggetto passivo era lo Stato e che eventuali errori sul giudice competente non impedivano la tutela. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto non violato l'art. 6 CEDU. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    base del rilievo di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, negato per assenza di dubbio interpretativo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che la disciplina della prescrizione e l'accesso al giudice contrastassero con il diritto di accesso al tribunale.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio per i medici specializzandi interessati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposto per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 96 c.p.c.

    richiesta di condanna per lite temeraria disattesa, perché non ne sono stati ravvisati i presupposti.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati dai ricorrenti nel quadro della censura sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sovranazionali e costituzionali asseritamente violate.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti come parametri dell'obbligo di attuazione delle direttive.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi

    richiamati dai ricorrenti tra le norme invocate a sostegno del motivo.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato come norma di recepimento tardivo delle direttive sulla specializzazione medica.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    menzionato per distinguere la disciplina economica applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370

    richiamata come intervento legislativo che ha parzialmente colmato la lacuna e reso ragionevolmente certo il destinatario della pretesa.

  • L. n. 260 del 1958, art. 4

    richiamato per affermare che l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale è mera irregolarità sanabile.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione di direttive europee, quando sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza come già sorto in capo a una determinata categoria di soggetti, può essere assoggettato a prescrizione decennale decorrente da una data individuata in ragione dell'intervento normativo che ha reso certa la persistente inadempienza dello Stato.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non è decisivo che permangano incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva, se il diritto era comunque già azionabile anche stragiudizialmente e il danneggiato poteva utilmente interrompere la prescrizione.
  • L'eventuale errore nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione non impedisce, di per sé, il decorso della prescrizione quando l'ordinamento offra strumenti idonei a rimediare all'errore, come il regolamento di giurisdizione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibile o comunque non accoglibile quando la questione sia già coperta da un indirizzo giurisprudenziale consolidato e non emerga un serio dubbio di compatibilità con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
  • Nel contenzioso risarcitorio relativo ai medici specializzandi, la legittimazione passiva è riferibile allo Stato, sicché l'eventuale evocazione di un diverso organo statuale integra al più una irregolarità processuale sanabile e non esclude la tempestiva interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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