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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede rescissoria, aveva rideterminato la pena complessiva per continuazione portandola a 27 anni e 4 mesi. Il primo motivo denunciava la mancata applicazione del principio di "scorporo": la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dalla pena complessiva (24 anni) inflitta con la sentenza considerata piu' grave i singoli reati uniti in continuazione e assumere come pena base quella inflitta per la violazione piu' grave, determinando poi ex novo gli aumenti per i reati satellite. Il secondo motivo contestava la corretta applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p. (criterio di attenuazione) in presenza di aggravanti quali l'art. 7 legge 203/1991 e la recidiva (art. 99, comma 4 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto che la Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, si conformi al principio per cui, quando la sentenza indicata come piu' grave è composta da piu' reati uniti, il giudice dell'esecuzione deve 'scorporare' la pena complessiva, individuare la pena riferibile alla violazione piu' grave e computare ex novo gli aumenti per ciascun reato satellite. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile e, in subordine, manifestamente infondato: inammissibile perché questione non dedotta anteriormente nel giudizio rescindente (art. 628, comma 2 c.p.p.); infondata perche' il criterio di comparazione delle circostanze opera solo con riferimento alla violazione piu' grave, mentre le circostanze relative ai reati satellite rilevano soltanto ai fini dell'aumento ex art. 81 c.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione: gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati dal giudice dell'esecuzione ex novo, prescindendo dall'aumento gia' ricompreso nella pena complessiva inflitta dal giudice della cognizione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Fornisce il criterio per individuare la violazione piu' grave tra quelle considerate in continuazione, da assumere quale base per il nuovo computo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al giudizio rescissorio e alla formale impugnazione dell'ordinanza di esecuzione; il vizio denunciato ha riguardato la errata applicazione del principio di scorporo in sede esecutiva.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Il criterio di attenuazione/raffronto delle circostanze trova applicazione solo con riguardo alla violazione considerata come piu' grave; le circostanze dei reati satellite rilevano soltanto ai fini dell'aumento ex art. 81 c.p.

  • art. 7 decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge n. 203/1991

    Costituisce aggravante specifica applicata alla fattispecie di illecito in tema di stupefacenti; essa, se riferita a un reato, rileva per quel reato e non può essere automaticamente trasferita nel calcolo comparativo posto a base della pena per altro reato non specificamente aggravato.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Si tratta della recidiva come circostanza aggravante; la Corte ricorda che la recidiva va valutata rispetto alla violazione cui è riferita e, se riguarda reati satellite, incide sul relativo aumento ex art. 81 c.p.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita le censure in sede di impugnazione della sentenza di rinvio: non possono essere dedotti motivi relativi a questioni non devolute alla Cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e neppure questioni gia' deducibili ma non dedotte.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti di esposizione dei motivi in cassazione (esposizione sintetica); qui il ricorso era redatto nei limiti richiesti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma del rito alternativo (patteggiamento); citata in relazione a una delle sentenze di condanna che confluisce nel calcolo della continuazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti; rilevante perché uno dei reati considerati nella sentenza piu' grave era aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso: uno dei reati per i quali era stata inflitta la pena complessiva ritenuta piu' grave; occorre individuare quale fra i reati della sentenza composita costituisce la violazione piu' grave.

Massime di principio

  • Quando la pena "piu' grave" su cui si basa la continuazione deriva da una sentenza che ha unificato piu' reati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare la pena complessiva e assumere come base la pena attribuibile alla singola violazione piu' grave, calcolando poi ex novo gli aumenti per i reati satellite.
  • Il criterio per individuare la violazione piu' grave va ricavato secondo le regole di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p., e non si può semplicemente prendere la pena complessiva inflitta come se fosse riferibile a un unico delitto.
  • Le circostanze aggravanti o attenuanti vanno confrontate e applicate principalmente alla violazione ritenuta piu' grave; le circostanze relative ai reati satellite incidono esclusivamente sul calcolo dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.
  • In sede di annullamento con rinvio non e' possibile sollevare questioni che non siano state oggetto del ricorso che ha determinato l'annullamento o che fossero deducibili ma non dedotte: le nuove censure possono essere precluse (art. 628 c.p.p.).
  • Se il giudice dell'esecuzione non opera il corretto scorporo e il ricalcolo degli aumenti, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale.
  • In pratica operativa, il difensore deve: 1) richiedere esplicitamente lo scorporo della pena complessiva se la sentenza base e' composita; 2) indicare quale reato deve essere considerato piu' grave; 3) chiedere che gli aumenti per i satelliti siano determinati separatamente e motivati.

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