Cassazione Civile, Ordinanza n. 05304/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione eseguiti su un immobile confinante, che secondo i proprietari dell’immobile danneggiato avrebbero provocato un cedimento delle fondazioni e lesioni all’edificio di loro proprietà. In primo grado la domanda risarcitoria fu respinta per difetto di prova del nesso causale tra i lavori e i danni. In appello, gli originari attori ottenevano la riforma della decisione: la Corte territoriale, anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, condannava i convenuti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre rivalutazione, interessi e spese. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che la CTU fosse stata disposta in modo esplorativo e utilizzata per supplire alle carenze probatorie della controparte, senza previa dimostrazione del nesso causale; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la Corte d’appello avrebbe illegittimamente compensato solo in parte le spese nonostante la pretesa soccombenza prevalente della parte attrice; 3) censura relativa al capo sulle spese di CTU e al contrasto tra motivazione e dispositivo, deducendo la nullità della statuizione che poneva le spese della consulenza a carico degli appellati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la scelta di disporre la CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per vizio di motivazione, e perché i ricorrenti miravano in realtà a una nuova valutazione delle prove; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla nullità della CTU, non essendo chiarito se l’eccezione fosse stata proposta tempestivamente nel giudizio di appello. Ha ritenuto manifestamente inammissibile il secondo motivo, osservando che l’accoglimento parziale di un’unica domanda non integra reciproca soccombenza ma può giustificare solo la compensazione, totale o parziale, delle spese. Ha infine respinto il terzo motivo, qualificando il contrasto tra motivazione e dispositivo come mero errore materiale: dal contenuto complessivo della sentenza emergeva chiaramente che le spese della CTU dovevano restare a carico degli appellati soccombenti, nonostante un refuso nel dispositivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta o negata dal giudice di merito nell’esercizio del proprio potere discrezionale, sulla base degli elementi già acquisiti e della necessità di verificarne tecnicamente la fondatezza.
Il ricorso non può utilizzare la CTU per colmare integralmente la mancanza di prova della parte onerata; tuttavia la valutazione della necessità della consulenza resta rimessa al giudice di merito.
La domanda risarcitoria era ricondotta, in sostanza, alla responsabilità per danno cagionato da lavori eseguiti su un immobile confinante; la Corte di cassazione non interviene sul merito del nesso causale ma solo sui profili processuali e probatori.
L’accoglimento parziale di una domanda unica non configura reciproca soccombenza; può giustificare, ricorrendone i presupposti, soltanto la compensazione totale o parziale delle spese.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Le censure prospettate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze istruttorie.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza, secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti di legge, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di regole processuali specifiche, non già per una diversa lettura delle prove.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere invocata per sostituire totalmente l’onere probatorio della parte, ma può essere disposta quando esistano già elementi istruttori idonei a costituire un principio di prova e occorra una verifica tecnica della loro consistenza.
- La nullità della consulenza tecnica d’ufficio deve essere eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L’accoglimento parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra, di regola, reciproca soccombenza: può fondare soltanto una compensazione delle spese, totale o parziale, se ne ricorrono i presupposti.
- Un contrasto apparente tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando dal complesso della sentenza risulti comunque in modo univoco la statuizione del giudice; in tali casi il difetto è un mero errore materiale.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05227/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05228/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05232/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →