Cassazione Penale, Ordinanza n. 29264/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per detenzione illecita di cocaina, dopo riqualificazione dell'imputazione originaria nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, evidenziando che tale causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva positiva di tutte le componenti richieste e che, nel caso concreto, il precedente penale specifico, la presenza di 10 dosi già confezionate e pronte alla cessione, nonché la somma di denaro rinvenuta e ritenuta non trascurabile né giustificabile, escludevano la tenuità dell'offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione riqualificatrice dell'originaria imputazione; la condotta concreta è stata sussunta nella fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità, qui riferita alla cocaina.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva di tutte le componenti della fattispecie; i criteri indicati sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi ai fini del diniego, bastando il giudizio negativo anche su uno solo di essi per escluderla.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva dell'offesa e delle modalità della condotta: il riconoscimento presuppone la positiva considerazione di tutti gli indici rilevanti.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto è sufficiente che anche uno solo dei criteri previsti dall'art. 131-bis c.p. sia valutato negativamente, poiché i criteri operano in modo cumulativo per l'applicazione e in modo alternativo per l'esclusione.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti possono assumere rilievo ostativo il precedente penale specifico, la disponibilità di dosi già confezionate e pronte per la cessione, nonché il possesso di denaro non compatibile con le condizioni di vita dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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