Cassazione Civile, Ordinanza n. 11977/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società, relativi agli anni d’imposta 2014 e 2015, con cui l’ufficio recuperava maggiori imposte Ires, Irap e Iva per il 2014 e contestava l’omesso versamento di ritenute d’acconto per il 2015. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale della società: per l’Agenzia, ritenendo che la sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 operasse solo per il contribuente e non per l’amministrazione; per la contribuente, ritenendo tardivo l’appello incidentale perché il termine lungo sarebbe scaduto prima della sospensione emergenziale COVID-19. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 11 Cost., sostenendo che la sospensione processuale opera per entrambe le parti. La società ha proposto ricorso incidentale, aderendo alla tesi dell’Agenzia e lamentando la nullità della decisione e del procedimento per erronea declaratoria di tardività dell’appello incidentale e per violazione delle norme sui termini di impugnazione e sulla sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente, senza distinzione tra contribuente e Agenzia delle entrate, ed è collegata alla astratta definibilità della lite, non alla presentazione della domanda di definizione agevolata. Ha inoltre precisato che tale sospensione si cumula con la sospensione dei termini per l’emergenza COVID-19, ma assorbe la sospensione feriale. Applicando tali principi, ha considerato tempestivo sia il ricorso dell’Agenzia sia l’appello incidentale della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione denunciata riguarda nullità della sentenza e del procedimento per errori nella declaratoria di inammissibilità degli appelli.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sui termini di impugnazione nel processo tributario, rispetto ai quali si discute l’effetto sospensivo.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di termini di impugnazione e loro decorrenza nel processo tributario.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione, da coordinare con le sospensioni speciali e processuali.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione opera automaticamente per tutte le parti nei giudizi definibili, senza necessità di domanda e senza distinguere tra contribuente e amministrazione.
art. 11 Cost.
Richiamato nel ricorso principale come parametro costituzionale, ma la Corte fonda la decisione sulla lettura della disciplina agevolativa e sulla sua applicazione generale.
La sospensione emergenziale COVID-19 dei termini processuali si applica ai procedimenti pendenti nel periodo indicato dalla norma.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Richiamato quale disposizione integrativa delle misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
art. 3 Cost.
Evocato in giurisprudenza richiamata dalla Corte per escludere profili di irragionevole disparità di trattamento nella sospensione dei termini.
art. 97 Cost.
Evocato in giurisprudenza richiamata dalla Corte, in relazione alla ratio di massima accessibilità alla definizione agevolata.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista da una disciplina di definizione agevolata delle liti tributarie opera ope legis e in modo automatico quando la controversia sia astrattamente definibile, indipendentemente dalla presentazione concreta della domanda di definizione.
- Tale sospensione non distingue tra le parti del giudizio: si applica sia al contribuente sia all’Agenzia delle entrate, se il termine di impugnazione o riassunzione ricade nel periodo individuato dalla norma.
- La finalità della disciplina agevolativa è favorire al massimo l’accesso alla definizione della lite; per questo il termine processuale resta sospeso senza che sia necessaria un’istanza di parte.
- La sospensione speciale prevista per la definizione agevolata si cumula con la sospensione dei termini processuali introdotta per l’emergenza COVID-19, ma assorbe la sospensione feriale, che non si aggiunge autonomamente.
- Nel calcolo della tempestività delle impugnazioni occorre coordinare le sospensioni speciali e quelle emergenziali, verificando la concreta scadenza del termine lungo alla luce del periodo di sospensione applicabile.
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