Cassazione Civile, Ordinanza n. 29753/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico dell'area medico-veterinaria aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, lamentando la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione aziendale per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012. La domanda si fondava sull'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, presupposto per la liquidazione dell'indennità. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, qualificando la mancata attivazione delle procedure di graduazione e pesatura degli incarichi come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ritenendo non provata l'impossibilità sopravvenuta e reputando corretta la liquidazione equitativa del danno, nonché infondata la deduzione di compensazione con maggiori importi a titolo di indennità di risultato. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla parte controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione del giudizio è stata per estinzione e non per rigetto o inammissibilità/improponibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia accettata dalla controparte.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata, comporta l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sul merito.
La mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi è stata qualificata nei gradi di merito come inadempimento di un obbligo contrattuale fonte di responsabilità.
art. 35 c.c.n.l. dirigenza sanitaria
L'inerzia dell'azienda è stata considerata inadempimento dell'interesse tutelato dalla disciplina contrattuale collettiva della dirigenza sanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato perché tale previsione si applica ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non all'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si collega, nei casi previsti, l'ulteriore importo ex comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La norma sull'ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria ed eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29711/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29723/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29732/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →