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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 18388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento determinando una plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda stipulata nel febbraio 2002. La contribuente contestava che, nel calcolo della redditività e del valore dell'azienda ceduta, fosse stato incluso anche il commercio di generi di monopolio, attività che era stata esclusa dalla cessione e che, secondo la normativa vigente, non poteva comunque essere trasferita. La ricorrente denunciava inoltre la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale, che si era limitata a richiamare l'esito di un altro giudizio non ancora definitivo, senza esaminare autonomamente le questioni giuridiche e fattuali dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione sostanzialmente mancante. Il giudice regionale aveva rinviato genericamente a una precedente decisione, senza spiegare il collegamento tra i due giudizi, senza esaminare le contestazioni della contribuente e senza chiarire perché il precedente, non ancora passato in giudicato, dovesse vincolare la decisione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà riesaminare l'appello e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente un'altra decisione: deve spiegare il collegamento tra i giudizi, esaminare le contestazioni e indicare le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
  • Il rinvio per relationem è ammissibile solo se la pronuncia richiamata viene effettivamente esaminata e se il giudice chiarisce perché le sue argomentazioni siano applicabili al caso concreto.
  • Una decisione non ancora passata in giudicato non può essere trattata automaticamente come vincolante, soprattutto quando riguarda un'imposta, un oggetto o fatti diversi.
  • Nel determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda, devono essere considerati esclusivamente i beni, i rami e le attività effettivamente trasferiti e giuridicamente trasferibili.
  • Quando il contribuente deduce che una specifica attività non era compresa nella cessione o non poteva essere trasferita per legge, il giudice deve esaminare espressamente tale questione, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello probatorio.
  • L'accoglimento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione non comporta necessariamente la definizione favorevole nel merito: normalmente la causa viene rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione.

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