Sentenza del 12/07/2018 n. 18388 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento determinando una plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda stipulata nel febbraio 2002. La contribuente contestava che, nel calcolo della redditività e del valore dell'azienda ceduta, fosse stato incluso anche il commercio di generi di monopolio, attività che era stata esclusa dalla cessione e che, secondo la normativa vigente, non poteva comunque essere trasferita. La ricorrente denunciava inoltre la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale, che si era limitata a richiamare l'esito di un altro giudizio non ancora definitivo, senza esaminare autonomamente le questioni giuridiche e fattuali dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione sostanzialmente mancante. Il giudice regionale aveva rinviato genericamente a una precedente decisione, senza spiegare il collegamento tra i due giudizi, senza esaminare le contestazioni della contribuente e senza chiarire perché il precedente, non ancora passato in giudicato, dovesse vincolare la decisione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà riesaminare l'appello e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 1293 del 1957, articolo 31
La norma è stata invocata dalla contribuente per sostenere che l'autorizzazione alla rivendita dei generi di monopolio non fosse trasferibile e che tale attività non potesse quindi essere inclusa nel ramo d'azienda ceduto ai fini della determinazione della plusvalenza.
Codice di procedura civile, articolo 360, n. 5, nella formulazione anteriore alla novella del 2012
art. 360 c.p.c., n. 5 ante novella del 2012
La Corte ha esaminato il ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza regionale fosse priva di un percorso argomentativo esplicito e verificabile.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articoli 36 e 61
Le disposizioni impongono alla sentenza tributaria di esporre le critiche proposte e le ragioni della decisione. Una motivazione meramente adesiva o per relationem, priva dell'esame delle doglianze dell'appellante, può determinare la nullità della sentenza.
Articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di individuare l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione; non è sufficiente un generico richiamo a un'altra pronuncia.
Codice di procedura civile, articolo 360, n. 5
La Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure relative alla carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
La Corte ha precisato che, ratione temporis, non era applicabile il raddoppio del contributo unificato introdotto dalla legge n. 228 del 2012.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente un'altra decisione: deve spiegare il collegamento tra i giudizi, esaminare le contestazioni e indicare le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
- Il rinvio per relationem è ammissibile solo se la pronuncia richiamata viene effettivamente esaminata e se il giudice chiarisce perché le sue argomentazioni siano applicabili al caso concreto.
- Una decisione non ancora passata in giudicato non può essere trattata automaticamente come vincolante, soprattutto quando riguarda un'imposta, un oggetto o fatti diversi.
- Nel determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda, devono essere considerati esclusivamente i beni, i rami e le attività effettivamente trasferiti e giuridicamente trasferibili.
- Quando il contribuente deduce che una specifica attività non era compresa nella cessione o non poteva essere trasferita per legge, il giudice deve esaminare espressamente tale questione, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello probatorio.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione non comporta necessariamente la definizione favorevole nel merito: normalmente la causa viene rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione.
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