Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32256/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. La droga, costituita da circa 20-21 grammi di cocaina, era stata rinvenuta nell'autovettura nella sua disponibilità, insieme a un bilancino di precisione, un cucchiaio da zucchero, forbicine, un accendino, un rotolo di cellophane, una banconota arrotolata e dosi già frazionate. La difesa sosteneva che mancassero elementi certi per ritenere la destinazione allo spaccio e che la sostanza fosse destinata esclusivamente all'uso personale. Con il primo motivo deduceva violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità; con il secondo lamentava l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; con il terzo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, assertivi, privi di specificità e non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto logica e congrua la motivazione dei giudici di merito sulla destinazione allo spaccio, desunta non dal solo dato quantitativo, ma dalla valutazione complessiva del quantitativo di cocaina, dalla modalità di presentazione, dalle dosi ricavabili, dalla presenza dello strumentario per il confezionamento e dal luogo e dalle modalità di custodia nell'autovettura. Ha escluso che il solo superamento dei limiti tabellari determini una presunzione di destinazione allo spaccio, precisando tuttavia che il dato ponderale può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione. Ha ritenuto corretta anche la negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerati il quantitativo, le circa 65 dosi ricavabili, le ulteriori dosi già frazionate, la disponibilità del materiale per il confezionamento e la natura della cocaina. Ha infine ritenuto adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, prossimo al minimo edittale e comunque inferiore alla pena media, nonché il diniego delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi riferibili al fatto o alla persona. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il superamento del limite tabellare non determina da solo la presunzione di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con gli altri elementi oggettivi e soggettivi del fatto a fondare tale conclusione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità dell'offesa deve essere valutata considerando congiuntamente tutte le peculiarità concrete del fatto, comprese modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui alla disposizione rilevano sia nella valutazione della particolare tenuità del fatto sia nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi attinenti al fatto o alla persona dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio di una sostanza stupefacente deve essere accertata dal giudice mediante una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non sia immediatamente indicativa del consumo personale.
  • Il solo quantitativo della sostanza stupefacente, anche se superiore ai limiti tabellari, non costituisce prova decisiva né presunzione della destinazione allo spaccio; esso può tuttavia concorrere con la modalità di presentazione, il numero delle dosi ricavabili, la presenza di strumenti per il confezionamento e le modalità di custodia, purché l'inferenza sia fondata su un ragionamento logico, rigoroso e univoco.
  • La presenza, insieme alla sostanza stupefacente, di strumenti idonei al frazionamento e confezionamento delle dosi può costituire un indice rilevante della destinazione alla cessione a terzi, anche in assenza dell'osservazione diretta di un'attività di spaccio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, valutate congiuntamente le modalità della condotta, il quantitativo e la tipologia della sostanza, il numero delle dosi ricavabili e gli strumenti di confezionamento, l'offesa non risulti di particolare tenuità.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi meramente assertivi, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata o sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice indica, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, le ragioni della misura prescelta e la colloca in prossimità del minimo edittale, mentre il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi riferibili al fatto o all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.