Cassazione Civile, Ordinanza n. 16663/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., della domanda di ammissione di crediti vantati da un istituto di credito verso il fallimento per rapporti di conto corrente, conto anticipi, derivati e fideiussioni omnibus rilasciate a favore di altre società poi fallite. Il Tribunale ha ritenuto non provata la comunicazione ai clienti necessaria per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha rilevato la mancanza di estratti conto integrali dall'apertura dei rapporti e ha osservato che la banca, quale attrice in senso sostanziale, doveva produrre tutta la documentazione contabile utile a dimostrare il credito. All'esito di CTU contabile, il credito residuo risultava comunque irrisorio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame/travisamento della prova sulla comunicazione ex art. 7, comma 2, delibera CICR 9.2.2000, sostenendo che gli estratti conto la contenevano; 2) violazione degli artt. 1857 e 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto insufficiente la documentazione, nonostante la mancata specifica contestazione della curatela; 3) omesso esame della questione relativa all'esistenza di una specifica contestazione dei crediti; 4) violazione dell'art. 99, comma 11, l. fall. e degli artt. 111 Cost. e 6 Cost. per asserita omessa motivazione su ulteriori poste creditorie (saldo debitore di un conto e interessi di mora).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il dedotto travisamento della prova integrava, al più, un errore revocatorio, rimediabile con revocazione e non con ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792/2024. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a un nuovo esame del merito e della sufficienza della prova documentale, attività preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma una questione giuridica/processuale, e comunque il credito risultava contestato nel merito dalla curatela. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva anch'esso una rivalutazione del merito ed era comunque infondato nel presupposto che il Tribunale avesse omesso di esaminare ulteriori crediti, posto che la ratio del rigetto per insufficienza probatoria copriva l'intera domanda. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo.
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo e, nel motivo di ricorso, per denunciare la pretesa omessa motivazione del decreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte evidenzia che i motivi mascheravano in realtà una richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la censura di elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il travisamento della prova, ma la Corte osserva che il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto quando ricorrano i relativi presupposti.
indicato quale rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si traduca in errore di fatto revocatorio.
richiamato dalla banca nel motivo di ricorso, ma senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma; il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per richiesta di riesame del merito.
richiamato per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio, ma la Corte afferma che la censura era in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione della prova documentale.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione e del preteso errore di diritto; la Corte non ne ricava una violazione autonoma.
art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
norma evocata per la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, subordinata alla comunicazione alla clientela; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1 quater per l'ulteriore contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014
richiamata per definire il perimetro del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Cass. Sez. U, n. 5792 del 5 marzo 2024
richiamata per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra errore di fatto revocatorio, non deducibile con il ricorso per cassazione nei termini prospettati.
Cass. Sez. U, n. 23535 del 2019
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova documentale, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non è deducibile come vizio di legittimità, ma deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove né di sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito o della sufficienza della documentazione prodotta, perché tale apprezzamento spetta ai giudici di merito.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la contestazione del credito da parte della curatela esclude che possa parlarsi di fatto non esaminato solo perché il giudice non abbia accolto l'assunto della mancata contestazione.
- Quando il rigetto della domanda deriva da insufficienza probatoria della documentazione contabile, tale ratio può assorbire anche le singole poste creditorie ulteriormente dedotte, se non sia dimostrato un autonomo errore decisivo di motivazione.
- La banca che agisce per l'ammissione di un credito derivante da rapporti di conto corrente deve fornire la documentazione necessaria a ricostruire il rapporto sin dall'apertura, non potendo pretendere effetti favorevoli dall'assenza degli estratti iniziali.
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