Sentenza n. 6519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a un manufatto abusivo realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, sostenendo che il diniego non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate; erronea affermazione dell’ostatività del vincolo paesaggistico, poiché l’opera sarebbe consistita in un locale totalmente interrato, non computabile come volume edilizio, e l’area sarebbe stata soggetta a un vincolo paesaggistico indiretto; formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono; rilevanza del considerevole tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del diniego, tale da rendere necessario un rafforzato interesse pubblico e da fondare un affidamento del privato. L’abuso consisteva nell’ampliamento di un immobile esistente per 295,20 mq, realizzato in area vincolata, ed è stato qualificato come abuso maggiore ai sensi della disciplina del terzo condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, una volta accertata la presenza del vincolo paesaggistico e la non condonabilità dell’opera secondo la disciplina del terzo condono, l’amministrazione poteva limitarsi a rilevare l’inidoneità delle osservazioni a superare le ragioni ostative, senza ulteriori specificazioni. La natura vincolata del diniego escludeva inoltre la necessità di una motivazione rafforzata per il tempo trascorso e impediva la configurazione di un affidamento ragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati non sono sanabili ai sensi del terzo condono, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo; la circostanza che l’opera fosse interrata non incideva né sulla qualificazione dell’intervento né sul regime di sanabilità. Il terzo motivo è stato respinto poiché la giurisprudenza richiamata esclude l’applicabilità del silenzio-assenso alla materia dei condoni. In ogni caso, la formazione di un effetto abilitativo per silenzio presupporrebbe almeno l’astratta configurabilità dell’istanza, esclusa dalla natura dell’abuso e dalla sua collocazione in area vincolata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
"una volta accertata l’esistenza di vincoli sull’area in cui ricadono gli abusi, il diniego di condono costituiva la determinazione vincolata"
Nel terzo condono, gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati non sono sanabili; il diniego costituisce esercizio vincolato del potere amministrativo.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
È richiamato, insieme alla disciplina statale, quale fondamento della non condonabilità del manufatto abusivo realizzato in area vincolata.
Allegato 1, numeri 1-3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Le opere riconducibili agli abusi maggiori rientranti nelle categorie indicate non sono sanabili quando realizzate su immobili vincolati, a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo.
Richiamato per la trattazione dell’appello nell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi maggiori realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non sono sanabili, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia assoluto o relativo.
- La qualificazione dell’opera come locale interrato e la sua eventuale non computabilità volumetrica non escludono, di per sé, l’applicazione del divieto di sanatoria previsto per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata.
- Quando la non condonabilità dell’abuso discende direttamente dalla legge e dalla presenza del vincolo, il diniego ha natura vincolata: l’amministrazione può limitarsi a rilevare l’inidoneità delle osservazioni procedimentali a superare la ragione ostativa, senza una specifica confutazione ulteriore.
- La natura vincolata del diniego di condono esclude che il mero decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e il provvedimento possa generare un affidamento tutelabile o imporre una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale.
- Il silenzio-assenso non può formarsi in relazione a un’istanza di condono quando la sanatoria è in concreto e in astratto preclusa dalla natura dell’abuso e dalla sua realizzazione in area vincolata.
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