Cassazione Civile, Ordinanza n. 29545/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio tributario la commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la sentenza che aveva annullato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla rettifica del valore di un immobile compravenduto. Pur essendo risultata vittoriosa, la società contribuente lamentava in cassazione che il giudice di merito avesse liquidato le spese processuali in misura eccessivamente esigua, senza considerare le fatture e la nota spese prodotte, e senza adeguata motivazione dello scostamento dai parametri del d.m. n. 55/2014. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo il d.m. n. 55/2014, i parametri forensi non sono più inderogabili, ma costituiscono il criterio standard di liquidazione; tuttavia, se il giudice si discosta in modo apprezzabile dai valori medi o riduce sensibilmente il compenso, deve dare specifica motivazione. Ha inoltre ricordato che la riduzione per la fase istruttoria non può superare il 70% del valore medio, con minimo liquidabile pari al 30% del valore medio. Nel caso concreto la CTR aveva operato una decurtazione delle spese senza spiegare le ragioni della scelta e aveva liquidato un importo inferiore al limite coerente con i parametri applicabili al valore della controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario; la liquidazione deve essere coerente con i criteri applicabili e adeguatamente motivata se si discosta dai parametri
richiamato quale base del principio di soccombenza nella regolazione delle spese
richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento
richiamato in relazione all'obbligo motivazionale
i parametri tariffari costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione professionale; lo scostamento deve essere motivato
opera come limite al ribasso: impedisce liquidazioni simboliche o non consone al decoro della professione
Massime di principio
- Dopo il d.m. n. 55/2014 i parametri forensi non hanno natura inderogabile, ma rappresentano il riferimento ordinario per la liquidazione dei compensi e delle spese di lite.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi dei parametri tariffari solo dando una motivazione specifica e adeguata, soprattutto quando la liquidazione si ponga in sensibile riduzione rispetto allo standard.
- La riduzione del compenso per la fase istruttoria prevista dal d.m. n. 55/2014 non può essere applicata oltre il limite del 70% del valore medio, con conseguente minimo liquidabile pari al 30% del valore medio.
- La liquidazione delle spese non può scendere fino a importi meramente simbolici, perché ciò contrasterebbe con il decoro professionale tutelato dall'art. 2233, comma 2, c.c.
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