Cassazione Civile, Ordinanza n. 12179/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, con applicazione del coefficiente 1,25 sul periodo lavorativo indicato negli atti. La Corte d'appello aveva respinto anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale, rilevando che le domande amministrative risultavano presentate all'INAIL nel giugno 2005 e all'INPS nel gennaio 2008. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con il pensionamento (gennaio 1997), sicché il diritto alle differenze sui ratei sarebbe stato prescritto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., censurando la qualificazione come generica dell'eccezione di prescrizione e sostenendo di avere allegato l'inerzia del titolare e il termine estintivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e la prescrizione decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto o possa avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia. Ha disatteso anche il secondo motivo perché le doglianze non erano sviluppate con specificità e miravano in sostanza a una diversa valutazione di fatto; il giudice di merito può considerare generica l'eccezione se non sono indicati fatti idonei a concretizzare, nel caso concreto, l'inerzia del titolare del diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con attribuzione delle spese al difensore antistatario della controparte.
Norme richiamate
La prescrizione estintiva non decorre, per il beneficio della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, dal mero pensionamento, ma dal momento in cui il titolare abbia avuto o possa avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
L'eccezione di prescrizione deve essere dedotta in modo specifico; il giudice di merito può reputarla generica se non sono allegati fatti concreti idonei a individuare l'inerzia del titolare del diritto nel caso specifico.
I motivi sono stati formalmente dedotti per violazione di legge, ma la Corte ne ha escluso la fondatezza e, per il secondo, anche la specificità sufficiente della censura.
art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione; la prescrizione non decorre automaticamente dal pensionamento, ma dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione a rischio oltre soglia.
- Per opporre utilmente la prescrizione di un diritto non basta invocare in astratto il decorso del tempo: occorre allegare fatti concreti che rendano apprezzabile, nel caso specifico, l'inerzia del titolare del diritto.
- Una censura di violazione di legge sulla prescrizione non può limitarsi a una diversa lettura teorica della disciplina, ma deve confrontarsi con la ratio e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- L'eccezione di prescrizione può essere ritenuta generica quando non sia accompagnata da indicazioni fattuali specifiche idonee a individuare il dies a quo e la condotta omissiva del titolare del diritto.
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