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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21789/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso bonario di pagamento emesso per il recupero dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2013. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché ritenuto non correttamente notificato l'avviso di accertamento prodromico. La società concessionaria ha impugnato e la CTR ha riformato la decisione, ritenendo valida la notificazione eseguita direttamente a mezzo posta e perfezionata per compiuta giacenza, senza necessità di raccomandata informativa. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982 e sostenendo che, anche nella notificazione diretta di atti impositivi tramite servizio postale, in caso di irreperibilità relativa del destinatario sarebbe necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola compiuta giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del contribuente perché, in tema di notificazione diretta degli atti impositivi eseguita dall'amministrazione a mezzo posta senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applica il regime del servizio postale ordinario: se il plico non è ritirato per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza necessità di raccomandata informativa. La Corte ha distinto tale ipotesi da quella disciplinata dall'art. 8 della l. n. 890 del 1982, richiamata dalle Sezioni Unite per le notifiche a mezzo posta degli atti impositivi o processuali, e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre che alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 1 e 4, l. n. 890 del 1982

    non si applica alla notificazione diretta degli atti impositivi eseguita dall'amministrazione a mezzo posta senza ufficiale giudiziario, quando operi il regime del servizio postale ordinario per la compiuta giacenza

  • art. 14 l. n. 890 del 1982

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma ritenuto non decisivo nel caso di notificazione diretta a mezzo posta

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale nel bilanciamento tra interesse fiscale e tutela del destinatario

  • art. 153 c.p.c.

    il contribuente può chiedere la rimessione in termini se dimostra di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella sentenza impugnata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta del consigliere, la Corte applica la condanna per lite temeraria e la somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione accelerata e la decisione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    utilizzati nel richiamo alle Sezioni Unite per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica a mezzo posta

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta degli atti impositivi eseguita dall'amministrazione a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, il perfezionamento per temporanea assenza del destinatario avviene secondo il regime del servizio postale ordinario e non richiede, di regola, la raccomandata informativa di avvenuto deposito.
  • La compiuta giacenza, decorso il termine previsto dal regime postale applicabile, è sufficiente a perfezionare la notifica del plico non ritirato quando la procedura seguita sia quella semplificata prevista per l'esigenza di tutela del credito pubblico.
  • La disciplina di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982 opera per le notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi o processuali nei casi in cui sia richiesta la prova della CAD, ma non si estende automaticamente alla notificazione diretta semplificata effettuata dall'amministrazione.
  • Il contribuente che deduca di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto può far valere la rimessione in termini se prova una causa non imputabile della mancata conoscenza, anche mediante elementi presuntivi.
  • In sede di decisione conforme alla proposta del consigliere ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le misure sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando ravvisi i relativi presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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