Cassazione Civile, Ordinanza n. 31169/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal richiedente protezione internazionale. Avverso il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nella fase di legittimità è emerso che la procura speciale apposta in calce al ricorso non rispettava il requisito previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale: il difensore aveva autenticato la firma del ricorrente, ma non aveva certificato espressamente che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente, con memoria, ha sostenuto che prima della pronuncia delle Sezioni Unite vi sarebbe stato un orientamento giurisprudenziale favorevole alla validità di procure siffatte e che il mutamento interpretativo non potesse pregiudicarlo per affidamento in buona fede. La Corte ha ritenuto invece che non vi fosse mai stato un effettivo contrasto giurisprudenziale e che la procura dovesse contenere in modo esplicito la certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale: non risultava certificata dal difensore la posteriorità della data di conferimento della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"E' autentica"; richiesta di certificazione della data di rilascio della procura
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dalla disciplina speciale prevista per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso il contrasto della norma processuale speciale con il principio di eguaglianza.
art. 10 Cost.
Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma processuale speciale, ritenuta non incostituzionale.
art. 24 Cost.
La disciplina speciale della procura non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del giusto processo.
art. 117, primo comma, Cost.
La norma è stata ritenuta compatibile con il diritto UE e con la CEDU come richiamati nel giudizio costituzionale.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati in relazione alla conformità costituzionale della disciplina speciale della procura.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina processuale speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità e ritenuti non ostativi alla norma processuale speciale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decreti resi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente, oltre l'autenticità della firma, anche la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La disciplina speciale della procura prevista per i giudizi di protezione internazionale introduce un requisito formale ulteriore rispetto alla procura ordinaria ex artt. 83 e 365 c.p.c.; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata non può spingersi fino a disapplicare il dato letterale della norma; se l'opzione interpretativa compatibile con la Costituzione è incongrua rispetto al testo, occorre sollevare questione di legittimità costituzionale anziché forzare la norma.
- L'asserito affidamento del ricorrente su un preteso orientamento giurisprudenziale favorevole non può superare il difetto del requisito formale imposto dalla disciplina processuale speciale, quando la lettura accolta dalla Corte sia considerata coerente con il testo normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →