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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29678/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare nei suoi confronti per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis, capo 1) e per estorsione aggravata (capo 75). I motivi principali: (1) censura della motivazione sul reato di associazione mafiosa per mancata indicazione di elementi fattuali concreti e significativa emersione dalle intercettazioni (si contesta che la sede della società "Agrigarda" sia stata scambiata per "quartier generale" del sodalizio e che la mera contiguità commerciale non dimostri intraneità); (2) contestazione della qualifica di concorso nell'estorsione (capo 75), sostenendo che l'intervento del Laino fosse a favore di familiari e che le intercettazioni e i dati di localizzazione non provino la sua partecipazione organizzata né la condivisione della pretesa estorsiva; (3) mancata attualità delle esigenze cautelari in relazione alla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., anche alla luce del tempo trascorso e della cessione delle quote societarie dal 2020. Sono stati poi aggiunti motivi analoghi volti a dedurre errata applicazione degli artt. 416-bis, 110, 628, 629 c.p. e delle norme cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo motivo originario e il primo motivo aggiunto con riguardo alla censura della motivazione sul reato di associazione mafiosa (art. 416-bis): la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata meramente assertiva perché non riporta né sintetizza i passi rilevanti delle conversazioni intercettate né enucleano gli elementi di fatto idonei a fondare l'addebito. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui all'art. 416-bis (capo 1) e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su quel capo. Quanto al restante capo (estorsione aggravata, capo 75) e alle esigenze cautelari, la Corte ha respinto i motivi ritenendoli infondati: il Tribunale aveva sufficientemente motivato la partecipazione all'estorsione sulla base del contenuto delle intercettazioni e aveva correttamente valutato l'aggravante connessa all'agevolazione del sodalizio; inoltre, sull'ammissibilità della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., la Corte ha aderito a un orientamento che richiede una valutazione comparata del tempo intercorso e della gravità della condotta, ritenendo nel caso concreto che la gravità e la reiterazione delle condotte non fossero superate dal mero decorso del tempo, per cui la misura cautelare è stata mantenuta per i rimanenti capi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il giudice della Cassazione ha ritenuto che, con riguardo a questo capo, la motivazione del Tribunale fosse insufficiente per fondare l'addebito: manca l'enucleazione dagli elementi probatori (intercettazioni) dei fatti che dimostrino lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso; perciò annullamento e rinvio per nuovo giudizio

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante)

    La Corte ha ritenuto plausibile l'applicazione dell'aggravante nella vicenda estorsiva: la vittima è stata indotta a pagare in ragione dell'intervento della cosca e il ricorrente, partecipando alle conversazioni sulla somma e la destinazione, aveva consapevolezza di agevolare il sodalizio

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Riconosciuta la presunzione relativa di pericolosità per i reati di pericolosità presunta; la Corte indica l'indirizzo che richiede, man mano che aumenta lo iato temporale tra fatti e cautela, una motivazione più attenta che ponderi tempo trascorso e gravità della condotta. Nel caso concreto la gravità e la reiterazione hanno reso attuali le esigenze cautelari

  • artt. 110, 628, 629 c.p. e art. 273 c.p.p.

    I richiami a responsabilità per concorso in estorsione e le doglianze difensive (aiuti per rapporti familiari) sono state esaminate: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la partecipazione attiva del ricorrente sulla base del contenuto delle intercettazioni e che l'argomento della mera solidarietà familiare non sia sufficiente a escludere il concorso

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che l'apprezzamento cautelare deve tenere conto del quadro probatorio complessivo e, se adeguatamente motivato, può resistere anche con un significativo intervallo temporale se la gravità della condotta lo giustifica

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamata come limite entro cui il ricorso deve essere proposto e valutato: il ricorso è stato ritenuto ammissibile nei limiti previsti

Massime di principio

  • Per contestare in maniera efficace un addebito di associazione mafiosa in sede di impugnazione è necessario che la motivazione del giudice di merito espliciti e riporti i passaggi probatori rilevanti (es. stralci o sintesi delle intercettazioni) e colleghi chiaramente quei fatti agli elementi costitutivi della fattispecie: la mera elencazione di fonti senza un ragionamento probatorio dettagliato è insufficiente
  • Nel giudizio cautelare sui reati 'a pericolosità presunta' (es. art. 416-bis), la presunzione relativa di pericolosità può essere valorizzata dal giudice ma l'esistenza di un consistente intervallo temporale tra i fatti e la misura impone una motivazione più circostanziata che confronti il tempo trascorso con la gravità e la reiterazione della condotta
  • Il contenuto delle intercettazioni, se riportato e analiticamente valutato, può costituire prova indiziaria efficace anche della partecipazione a un'estorsione e della consapevolezza di agevolare un sodalizio; legami familiari o apparenti finalità solidaristiche non escludono automaticamente responsabilità se emergono elementi probatori contrari
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è fondamentale articolare censure specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata: censure generiche o prive di comparazione critica sono difficilmente accoglibili
  • Nelle ipotesi di sospetto coinvolgimento di attività economiche o imprese, non è sufficiente dimostrare contiguità commerciale o frequenze in un luogo per provare l'inserimento stabile nel sodalizio; è invece necessario dimostrare ruoli, compiti concreti o contributi materiali e organizzativi riconducibili all'associazione
  • Il principio di bilanciamento: più è grave e reiterata la condotta contestata, più il dato temporale perde forza nel giustificare l'assenza di esigenze cautelari; viceversa, per fatti remoti meno gravi, il tempo trascorso può avere rilievo decisivo

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