Cassazione Civile, Ordinanza n. 21702/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
In un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un processo, la parte privata aveva ottenuto in fase monitoria la liquidazione di euro 1.600 e, dopo il rigetto dell'opposizione del Ministero, anche le spese della fase di opposizione liquidate in euro 280. In cassazione la parte privata ha impugnato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta inferiore ai minimi della tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014 per i giudizi davanti alla Corte d'appello, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e dei dd.mm. nn. 55/2014 e 37/2018. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo, sulla decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001, assumendo che dovesse farsi riferimento all'ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c. e non alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, con conseguente tardività della domanda; il secondo, sulla omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la fase relativa al processo dinanzi alla giustizia amministrativa, sostenendo che dovesse essere evocato il Ministero dell'economia.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che il Ministero della giustizia è privo di legittimazione passiva quanto alla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, essendo necessario coinvolgere il Ministero dell'economia. Ha precisato che, ove la domanda sia fondata per entrambe le fasi del processo, il giudice deve determinare distintamente l'importo gravante su ciascuna amministrazione, in proporzione al ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo. Ha inoltre ritenuto sanabile il vizio della mancata partecipazione del Ministero dell'economia mediante integrazione del contraddittorio ex art. 4 L. n. 260/1958, con rimessione in termini. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo sono stati dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale. Il provvedimento impugnato è stato cassato in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione è richiamato dal Ministero nel primo motivo, ma il motivo è stato assorbito e la Corte non si è pronunciata nel merito della questione
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal Ministero nel primo motivo, rimasto assorbito
richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese inferiori ai minimi
richiamato a sostegno del rispetto dei parametri nella liquidazione del compenso professionale
richiamato per sostenere che le spese di lite erano state liquidate sotto i minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'appello
richiamato a sostegno della disciplina tariffaria applicabile
richiamato dal Ministero per denunciare omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva
art. 4 L. 31 maggio 1958, n. 260
la mancata partecipazione del Ministero dell'economia è considerata sanabile mediante assegnazione di un termine per integrare il contraddittorio e conseguente rimessione in termini
art. 24, comma 2, Cost.
evocato per affermare che il patrocinio comune dell'Avvocatura dello Stato non può impedire il recupero dei poteri difensivi del Ministero chiamato successivamente in causa
richiamato dal Ministero nel primo motivo quale dies a quo alternativo per la decorrenza della decadenza
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando il ritardo riguardi anche un giudizio dinanzi alla giustizia amministrativa, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della giustizia ma al Ministero dell'economia, che deve essere evocato in giudizio.
- Se la domanda di equa riparazione riguarda fasi processuali imputabili a diverse amministrazioni, l'indennizzo deve essere determinato separatamente per ciascuna, in proporzione al ritardo riferibile ai rispettivi segmenti del processo.
- La mancata partecipazione del Ministero correttamente legittimato è un vizio sanabile mediante integrazione del contraddittorio ex art. 4 L. n. 260/1958, con concessione di un termine e rimessione in termini, non potendo il patrocinio comune dell'Avvocatura dello Stato pregiudicare il diritto di difesa dell'amministrazione non evocata.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso incidentale che incide su una questione pregiudiziale determina l'assorbimento degli ulteriori motivi incidentali e del ricorso principale.
- La liquidazione delle spese processuali può essere censurata quando avvenga in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, ma tale censura resta assorbita se la decisione viene cassata per una questione pregiudiziale di legittimazione passiva.
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