Cassazione Penale, Ordinanza n. 28775/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata nei gradi di merito per guida in stato di ebbrezza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale. Ha dedotto: 1) mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'escussione di due passanti identificati dagli operanti, richiesta in dibattimento ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., e carenza di motivazione sul rigetto della richiesta; 2) vizi di motivazione e erronea ricostruzione del fatto, sostenendo che le condizioni fisiche dell'imputata (anoressia nervosa, terapia psicofarmacologica, peso molto basso) avrebbero inciso sull'assorbimento dell'alcol e sulla sintomatologia, e che l'esito dell'alcoltest sarebbe stato incerto o incompatibile con la lieve sintomatologia osservata; 3) violazione di legge per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: il primo perché la mancata rinnovazione istruttoria in appello è scelta discrezionale insindacabile in sede di legittimità, motivata dalla completezza del compendio probatorio; il secondo perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in cassazione, mentre la corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando i valori dell'alcoltest (2,10 e 2,35 g/l) e la sintomatologia rilevata; il terzo perché la questione dell'art. 131-bis non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione e, comunque, le allegazioni difensive erano generiche, non potendo ricavarsi la particolare tenuità neppure dal solo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis
integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia di maggiore gravità, sulla base dell'esito positivo dell'alcoltest e della relativa soglia alcolemica.
è la base processuale della richiesta di assunzione di prova nel dibattimento, ma la sua mancata accoglienza non è sindacabile in cassazione se la rinnovazione è stata ritenuta superflua per la completezza dell'istruttoria.
preclude la deduzione per la prima volta in cassazione della questione relativa alla particolare tenuità del fatto quando l'istituto era già vigente al momento della decisione impugnata.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione e richiede comunque allegazioni specifiche e non generiche.
la motivazione è ritenuta sufficiente quando la corte di merito spieghi in modo congruo la superfluità della prova richiesta e la valutazione degli esiti dell'accertamento alcolemico.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la sua mancata concessione, se sorretta da motivazione sulla completezza del materiale probatorio, non è di regola censurabile in cassazione.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; spetta alla difesa allegare specificamente e dimostrare eventuali vizi dello strumento, difetti di omologazione o mancanza dei controlli prescritti.
- Le censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti non sono proponibili in cassazione, salvo il controllo sulla congruità e non illogicità della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando l'istituto era già vigente al momento della decisione impugnata, e comunque richiede allegazioni concrete idonee a far emergere la minima offensività del fatto.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere desunta automaticamente dal solo trattamento sanzionatorio applicato, specie quando la pena non sia stata determinata nel minimo edittale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →