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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24290/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di intestazione fittizia di beni (art.110 e 512-bis c.p.), per aver attribuito fittiziamente la disponibilità di un appartamento e di un'autorimessa (acquisiti rispettivamente nel 2007 e nel 2015) a persone terze (la sorella Wu Meihua e la moglie Dong) per eludere misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di HU, soggetto con precedenti penali. Con un unico atto erano dedotti quindici motivi tra cui: inesistenza del presupposto soggettivo per il reato nel 2007 (HU non era "proponibile" o "proposto" per misure di prevenzione), insufficienza della prova della simulazione e della titolarità di fatto del bene, carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico), mancata indicazione del contributo causale dei concorsi di persone, doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti, vizi nelle statuizioni di confisca (mancanza di nesso tra bene e pericolosità o provenienza delittuosa delle risorse), e, soprattutto, la lamentata illegittima esclusione della testimonianza di WU Meihua (motivi 14 e 15) ritenuta rilevante dalla difesa.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato per un "error in procedendo" consistente nella revoca non motivata dell'ammissione della testimonianza di WU Meihua e nel rigetto non adeguatamente motivato della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte della Corte d'Appello. Tale vizio ha valore assorbente rispetto a quasi tutte le censure, eccetto il primo motivo (che è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha condiviso che, alla luce delle pendenze penali già esistenti, HU poteva essere considerato "soggetto proponibile"/"proponibile" per misure patrimoniali). Per effetto dell'errore procedurale e della intervenuta prescrizione del reato nei confronti di Dong Lihua, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Dong per estinzione del reato. Quanto a HU Zhongming, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame (la prescrizione non era maturata per lui, anche in considerazione della recidiva contestata).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    norma che disciplina il concorso di persone nel reato; richiamata per inquadrare la partecipazione di più soggetti nell'intestazione fittizia

  • art. 512-bis c.p.

    fattispecie di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia; la Corte valuta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi (incluso il dolo specifico) e la rilevanza della qualifica del soggetto come "proponibile" per misure di prevenzione

  • d.lgs. 159/2011 (art. 4 e art. 1)

    richiamato per individuare la categoria dei soggetti "pericolosi generici" suscettibili di misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che le pendenze penali di HU rientravano in tale nozione, giustificando la presumibile volontà di eludere misure ablative

  • legge 356/1992 (art. 12-sexies)

    richiamata come riferimento normativo storico sulle misure di prevenzione patrimoniali che la Corte ha considerato nel valutare la "proponibilità" di HU

  • legge n. 1423/1956 (art. 1, n. 2)

    citata quale antecedente normativo che descrive la categoria di coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose; la Corte l'ha richiamata per interpretare l'ambito dei soggetti pericolosi

  • art. 240-bis c.p.

    norma sulla confisca di prevenzione e sui presupposti della confisca; la Corte l'ha evocata nella valutazione della possibilità concreta di adozione di provvedimenti ablativi

  • art. 495 c.p.p. co. 2

    richiamato in relazione al diritto della parte di provare a propria difesa; la revoca non motivata dell'ammissione della prova è stata ritenuta violativa di tale diritto

  • art. 6 CEDU (co. 3, lett. d)

    garanzia del diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la revoca non motivata della testimonianza violasse anche tale principio

  • art. 111 Cost. (co. 2)

    richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e al diritto di difesa, entrambi compromessi dalla mancata assunzione della prova richiesta

  • art. 182 c.p.p. co. 2

    richiamato in tema di eventuale sanatoria di nullità: la Corte ha escluso che potesse operare nel caso di revoca immotivata dell'ammissione della prova

  • art. 586 c.p.p.

    norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze istruttorie; i ricorrenti avevano impugnato anche l'ordinanza di revoca della prova ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • La revoca non motivata dell'ammissione di una prova dichiarativa richiesta dalla difesa integra una nullità che lede il diritto di difesa e può assorbire altre censure sul merito: il giudice deve motivare espressamente la decisione e non può escludere a priori la prova per mera presunzione di irrilevanza o inaffidabilità.
  • La valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza di una prova non può essere sostituita da un giudizio anticipato sulla sua inattendibilità; la prova richiesta deve essere esperita quando può avere efficacia di influire sul convincimento del giudice.
  • Ai fini dell'art. 512-bis, la qualificazione del soggetto come "proponibile" o "proposto" per misure di prevenzione può essere desunta da pendenze penali e altri elementi obiettivi che facciano ritenere concreta la possibilità di applicazione di misure ablative al momento dell'operazione patrimoniale.
  • La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza per il singolo imputato quando, alla luce degli eventi processuali, il reato è estinto nei suoi confronti; per gli altri imputati il giudizio può essere rimandato per nuovo esame se il vizio è sanabile con rinvio.
  • Le censure processuali (omessa assunzione di prova, revoca immotivata, rifiuto ingiustificato di rinnovazione istruttoria) assumono spesso rilievo preponderante rispetto a questioni di diritto sostanziale e possono determinare la necessità di riesame della causa.

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