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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi vari. Il giudice tributario di secondo grado aveva ritenuto provata la notificazione degli avvisi presupposti sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e aveva escluso la prescrizione della pretesa, affermando altresì che eventuali vizi degli avvisi non tempestivamente impugnati erano ormai inopponibili. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione della disciplina della notificazione a mezzo posta, lamentando che non fosse stata provata l'avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa prevista in caso di temporanea assenza del destinatario; con il secondo deduce omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'irregolarità della notifica degli avvisi presupposti e la mancata indicazione, da parte del giudice di merito, della documentazione su cui aveva fondato il proprio convincimento, in particolare della CAD. L'agente della riscossione si è costituito solo per l'eventuale discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, entrambi i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale e la prova del perfezionamento della notificazione, nei casi di temporanea assenza del destinatario e notifica a mezzo posta, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ha quindi rilevato che la CTR aveva affermato la ritualità della notifica senza verificare se alla prima raccomandata fosse seguita la seconda raccomandata informativa e senza che tale prova risultasse dagli atti o dalla motivazione della sentenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 890/1982

    Nella notificazione a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario, occorre la raccomandata informativa; la prova della sua spedizione e ricezione va fornita in giudizio mediante il relativo avviso di ricevimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la regolare notificazione degli atti presupposti grava sulla parte che la invoca, qui l'agente della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione della disciplina legale della notificazione è deducibile come vizio di falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, quale la mancata prova della CAD e dell'intera sequenza notificatoria.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario d'appello è ammessa la produzione documentale richiamata dalla CTR per dimostrare la notificazione degli avvisi presupposti.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Se non si impugnano tempestivamente gli atti presupposti, i relativi vizi diventano inopponibili nel giudizio sull'atto consequenziale, salvo il vizio derivante dalla mancata notifica dell'atto presupposto.

  • art. 140 c.p.c.

    La giurisprudenza lo pone in parallelo con la notifica postale in caso di irreperibilità relativa, richiedendo in entrambi i casi prova del perfezionamento tramite l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina della notificazione deve assicurare una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto al destinatario, a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La necessità della prova della raccomandata informativa risponde anche al principio di parità delle parti nel processo.

Massime di principio

  • In caso di notifica di atti impositivi a mezzo posta, quando la consegna non si perfeziona per temporanea assenza del destinatario, la prova del completamento del procedimento notificatorio richiede anche la dimostrazione dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista dalla legge.
  • La mancata prova della notificazione dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato, e tale vizio può essere fatto valere anche impugnando soltanto l'atto successivo.
  • Nel processo tributario, il giudice di merito deve verificare in concreto la sequenza notificatoria e motivare sulla documentazione effettivamente prodotta; non è sufficiente un'affermazione apodittica di regolarità della notifica.
  • L'onere di provare la regolare notificazione degli atti presupposti grava sul soggetto che intende opporre la pretesa tributaria al contribuente.
  • La tutela del diritto di difesa impone che il procedimento notificatorio offra al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto, anche attraverso la prova documentale dell'avviso informativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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