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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un ente di riscossione aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, prima una donazione di immobili compiuta da un debitore in favore della coniuge e, poi, l'atto con cui la donataria aveva conferito gli stessi beni in trust nominando quale trustee il medesimo soggetto che aveva effettuato la donazione. Il tribunale aveva accolto la revocatoria solo sulla donazione e respinto la domanda relativa al trust; in appello, invece, era stata dichiarata inefficace anche la costituzione del trust. In cassazione i soccombenti deducevano nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., sostenendo che il trustee fosse litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria ordinaria e che non fosse stato correttamente evocato o qualificato come tale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico, affermando che il trustee aveva comunque partecipato al giudizio sin dal primo grado, essendo stato convenuto sia per la revocatoria della donazione sia per quella del successivo atto di trust; è stata ritenuta irrilevante la mancata espressa qualificazione del convenuto come trustee, poiché le domande erano chiaramente rivolte anche nei suoi confronti e il suo contraddittorio era stato integro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    la declaratoria di inefficacia della donazione revocata travolge, nei confronti del creditore, il successivo atto dispositivo collegato sui medesimi beni

  • art. 13 Convenzione dell'Aja

    richiamato solo nella domanda subordinata di nullità del trust per impossibilità dell'oggetto

  • art. 1418 c. 2 c.c.

    richiamato solo come base della dedotta nullità del trust per mancanza di causa o causa illecita

  • art. 1325 c.c.

    richiamato solo in relazione all'allegata mancanza di causa del trust

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per la dedotta illiceità della causa del trust

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per la dedotta elusione del divieto di cui all'art. 2740 c.c.

  • art. 2740 c.c.

    evocato come parametro eluso attraverso il trust

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per lamentare la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessaria partecipazione del trustee al giudizio

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma di deduzione del vizio di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/02

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il litisconsorzio necessario va apprezzato in concreto verificando se il soggetto contro cui si dirige la domanda sia stato effettivamente evocato in giudizio e abbia potuto partecipare al contraddittorio, non essendo decisiva una mera inesatta qualificazione formale della sua posizione processuale.
  • Quando la domanda di revocatoria riguarda atti tra loro collegati e aventi ad oggetto i medesimi beni, la partecipazione al processo del soggetto che ha posto in essere il secondo atto dispositivo può risultare sufficiente a escludere la nullità per difetto di contraddittorio, se egli sia stato convenuto anche in relazione a tale atto.
  • L'inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale dichiarato revocabile può estendersi al successivo atto dispositivo sui medesimi beni, secondo il meccanismo di travolgimento previsto dall'art. 2901 c.c., ultimo comma, nei confronti del creditore vittorioso.
  • Ai fini della validità del contraddittorio, non è decisiva l'etichetta formale attribuita alla parte nell'atto introduttivo, ma la sostanza delle domande proposte e l'effettiva riferibilità delle stesse al soggetto convenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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