Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell'Unità Dublino con cui era stato disposto il trasferimento di un cittadino del Bangladesh verso l'Austria, Stato che aveva già ricevuto una prima domanda di protezione internazionale e che aveva accettato la ripresa in carico. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso dell'interessato, ritenendo che la lunga durata del procedimento interno, protratto anche per attendere la decisione della Corte di giustizia su rinvii pregiudiziali relativi al Regolamento Dublino III, unita alla situazione documentata del richiedente in Italia, giustificasse l'applicazione della clausola discrezionale di sovranità di cui all'art. 17, par. 1, del Reg. (UE) n. 604/2013, con conseguente competenza dell'Italia a esaminare la domanda. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Tribunale avesse creato una regola nuova e si fosse sostituito all'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 17; il terzo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Regolamento Dublino III e dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, censurando l'idea che la lunga durata del procedimento potesse legittimare l'applicazione della clausola di sovranità e richiamando anche la disciplina della sospensione del trasferimento e l'insussistenza di ulteriori allegazioni specifiche idonee a fondare la deroga ai criteri ordinari di competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, escludendo che il Tribunale avesse sconfinato nei poteri amministrativi o legislativi, perché si era limitato a interpretare le norme del Regolamento Dublino III. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 17 del Regolamento n. 604/2013 e non pertinente il richiamo agli artt. 27 e 29 del medesimo Regolamento: la clausola discrezionale non può essere applicata per il solo fatto che il giudizio sul trasferimento si sia protratto a lungo, nemmeno quando ciò dipenda dall'attesa di una pronuncia della CGUE. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 1, c.p.c.
è la base processuale dei motivi relativi all'eccesso di potere giurisdizionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 17 Reg. (UE) n. 604/2013
la clausola discrezionale non può essere utilizzata in contrasto con i criteri ordinari di competenza né solo per la durata del giudizio sul trasferimento
art. 18.1, lett. b), Reg. (UE) n. 604/2013
richiamato come titolo dell'accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto
art. 27 Reg. (UE) n. 604/2013
garantisce tutela effettiva contro la decisione di trasferimento; il legislatore nazionale può scegliere tra le opzioni di sospensione previste dal regolamento
art. 29 Reg. (UE) n. 604/2013
il termine di sei mesi per il trasferimento opera come deroga tipica e non è estensibile oltre i casi previsti; il riferimento alla durata del procedimento non consente di fondare la competenza dello Stato richiedente
art. 3, comma 3, d.lgs. 25/2008
recepisce l'opzione nazionale della sospensione su istanza dell'interessato avverso la decisione di trasferimento
art. 3, comma 1, Reg. (UE) n. 604/2013
conferma il principio di unicità dello Stato competente all'esame della domanda di asilo
artt. 20, 21, 23 e 24 Reg. (UE) n. 604/2013
richiamati dal Tribunale come indice della necessità di una procedura rapida di determinazione della competenza
considerando 5 Reg. (UE) n. 604/2013
evoca la finalità di un rapido esame delle domande di asilo
art. 27, par. 3, Reg. (UE) n. 604/2013
richiamato per distinguere le possibili forme di effetto sospensivo del ricorso contro il trasferimento
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice crei una norma inesistente o si sostituisca integralmente all'amministrazione; non ricorre se il giudice si limita a interpretare la disciplina applicabile, anche in modo discutibile o anomalo.
- La clausola discrezionale del Regolamento Dublino III non può essere trasformata in un rimedio generale contro la durata del procedimento di determinazione dello Stato competente: la sua applicazione richiede un presupposto previsto dalla norma, non una valutazione meramente teleologica della celerità.
- Il termine di sei mesi per l'esecuzione del trasferimento è una deroga tipica e circoscritta ai criteri ordinari di competenza; non è suscettibile di interpretazione estensiva e va computato secondo la logica propria del procedimento giurisdizionale in cui il trasferimento sia stato sospeso legittimamente.
- La mera protrazione del giudizio sul trasferimento, anche se causata dall'attesa di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, non legittima di per sé l'assunzione della competenza da parte dello Stato richiesto.
- Per invocare utilmente il mancato esercizio della clausola discrezionale occorrono allegazioni specifiche e non generiche su condizioni personali o fattuali rilevanti del richiedente; il richiamo vago a situazioni documentate non basta.
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