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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31219/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore/casa editrice)

La controversia

Una società ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, una riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948 e la pubblicazione della sentenza, assumendo che un libro-intervista avesse diffamato la propria immagine e quella dell’imprenditore ad essa collegato. Il libro, secondo la prospettazione attorea, avrebbe lasciato intendere che la fortuna economica dell’imprenditore derivasse dal riciclaggio di capitali mafiosi e avrebbe valorizzato in modo distorto una consulenza tecnica del processo a carico di terzi, oltre a riferire in modo fuorviante sul ruolo di una transazione con il consulente e su presunti collegamenti con vicende del Banco Ambrosiano e con una società estera. I convenuti si sono difesi sostenendo di avere esercitato il diritto di critica e di cronaca; uno dei destinatari della domanda è rimasto contumace. In appello la domanda è stata respinta e la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul contenuto dei motivi di appello, per non aver la Corte territoriale risposto in modo effettivo alle censure sulla pretesa diffamatorietà delle affermazioni; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che i giudici di merito avrebbero trascurato che le operazioni ritenute dubbie erano state ricostruite, che l’accusa di riciclaggio era stata abbandonata, che era intervenuto un accertamento giudiziale sulla liceità dei flussi finanziari e che la ricorrente non era coinvolta nelle vicende richiamate; 3) violazione delle norme costituzionali e convenzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero e delle norme penali e civilistiche in tema di diffamazione e illecito aquiliano, per avere la Corte d’appello valutato atomisticamente le frasi anziché nel contesto e per non avere considerato che, al tempo della pubblicazione, le ipotesi investigative richiamate non potevano più dirsi attuali o veritiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione effettiva e non apparente, perché la Corte d’appello aveva chiarito che il libro-intervista non era cronaca giudiziaria in senso stretto, ma un testo di approfondimento e critica politica sulle vicende giudiziarie menzionate. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame dei fatti decisivi, osservando che le circostanze indicate dalla ricorrente erano state esaminate dal giudice di merito, il quale aveva tratto conclusioni diverse, non sindacabili in cassazione; ha anche negato la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la censura mirava solo a una diversa valutazione delle prove. Infine, ha dichiarato inammissibile/infondata la doglianza sulla violazione delle norme in tema di diffamazione e libertà di critica, ribadendo che il diritto di critica non consiste nella mera narrazione dei fatti, ma in una loro valutazione soggettiva, e che la Corte territoriale aveva accertato la verità sostanziale dei fatti presupposti e la continenza delle espressioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 47/1948

    è stata invocata dalla parte attrice come ulteriore domanda accessoria rispetto al risarcimento del danno da diffamazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dai convenuti per chiedere la condanna della controparte per responsabilità aggravata

  • art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla specificità dei motivi di appello

  • art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso la violazione perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, non la regola di riparto dell’onere probatorio

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione

  • art. 21 Cost.

    richiamato a fondamento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica

  • art. 51 c.p.

    richiamato in relazione alla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca/critica

  • art. 595 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della diffamazione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria da fatto illecito

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non risulta centrale nella ratio della decisione

  • art. 10 CEDU

    richiamato nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dell’altrui reputazione

  • art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

    richiamato come parametro sovranazionale della libertà di espressione

Massime di principio

  • In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non coincide con la mera esposizione di fatti, ma si realizza attraverso una valutazione soggettiva e argomentata degli stessi; la scriminante può operare solo se il fatto presupposto è sostanzialmente vero e l’esposizione resta civile e non gratuitamente offensiva.
  • Quando un testo giornalistico o para-giornalistico ha finalità di approfondimento e di ripensamento critico, il giudice può qualificarlo come esercizio del diritto di critica anche se contiene riferimenti a vicende giudiziarie e a ipotesi investigative, purché non vi sia travisamento offensivo del fatto storico e sia rispettata la continenza.
  • Le imprecisioni quantitative o marginali non integrano diffamazione se non alterano in modo sostanziale il nucleo fattuale tale da renderlo offensivo; per configurare la lesione dell’onore occorre che l’inesattezza stravolga il fatto vero.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione o sull’omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto davvero decisivo non esaminato, non una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta soltanto l’esito della valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso se non viene specificamente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrivacy
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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