Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma il decreto dell'Unità Dublino con cui era stato disposto il suo trasferimento in Austria, Stato che in precedenza aveva ricevuto una prima domanda di protezione internazionale. Poiché l'Austria non aveva risposto nei termini previsti alla richiesta di ripresa in carico, il Tribunale aveva ritenuto applicabile la clausola discrezionale di sovranità di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 604/2013, valorizzando la lunga durata del procedimento di determinazione dello Stato competente, sospeso in attesa di pronunce della Corte di giustizia UE, e la situazione documentata del richiedente in Italia. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nell'ambito riservato alla pubblica amministrazione, sostenendo che il Tribunale avesse creato un criterio nuovo di applicazione della clausola di sovranità, basato sulla durata del procedimento, in assenza di base legale; con il terzo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Regolamento Dublino III e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 25/2008, contestando che la lunga sospensione del giudizio e le condizioni del richiedente potessero giustificare la deroga ai criteri ordinari di competenza. Il ricorrente ha inoltre richiamato, a sostegno della legittimità del proprio operato, il quadro normativo in tema di ricorso contro il trasferimento, sospensione dell'efficacia e termine semestrale per l'esecuzione del trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo che il Tribunale avesse sconfinato nei poteri amministrativi o legislativi, perché si era limitato a interpretare le norme del Regolamento Dublino III. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 17 del Reg. (UE) n. 604/2013 non può essere applicato dal giudice in base a un parametro generico quale la lunga durata del procedimento o la sospensione dovuta all'attesa di una pronuncia della CGUE, né può essere utilizzato per derogare ai criteri ordinari di determinazione dello Stato competente fuori dai casi previsti. La Corte ha osservato che la disciplina dell'art. 27 del Regolamento e dell'art. 3 d.lgs. 25/2008 consente la sospensione del trasferimento secondo le opzioni previste dal legislatore, e che il termine di sei mesi di cui all'art. 29 si computa dalla definizione del procedimento giurisdizionale con sospensione, non dalla mera durata del giudizio. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 17, par. 1
La clausola discrezionale di sovranità non può essere applicata dal giudice sulla sola base della lunga durata del procedimento o di ragioni generiche; resta una deroga tipica e circoscritta ai criteri ordinari di competenza.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 18, par. 1, lett. b)
È la base della ripresa in carico dello straniero da parte dello Stato membro competente che ha già ricevuto la domanda di protezione internazionale.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 25, par. 1 e 2
La mancata risposta dello Stato richiesto entro i termini previsti equivale ad accettazione della richiesta di ripresa in carico.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 27, par. 1 e 3
Il sistema europeo impone una tutela giurisdizionale effettiva contro la decisione di trasferimento e consente agli Stati membri di scegliere tra le opzioni previste per l'effetto sospensivo del ricorso.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 29, par. 1 e 2
Il trasferimento deve avvenire non appena materialmente possibile e comunque entro sei mesi; il termine è collegato alla definizione del giudizio con sospensione e non alla semplice durata del procedimento.
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3 e seguenti
Il legislatore nazionale ha recepito l'opzione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del trasferimento, non quella della sospensione automatica.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 3, par. 1
Conferma il principio di unicità dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale.
Reg. (UE) n. 604/2013, art. 20, 21, 23 e 24
Il loro coordinamento è richiamato per evidenziare la finalità di celerità della procedura di determinazione della competenza.
Corte di giustizia UE, Grande Camera, 25 ottobre 2017, causa C-201/16, Madzhid
La tutela effettiva contro la decisione di trasferimento deve essere assicurata nel rispetto di tempi ragionevoli.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera amministrativa o legislativa ricorre solo quando il giudice crea una norma nuova o sostituisce integralmente la propria volontà a quella dell'amministrazione; non ricorre se il giudice si limita a interpretare, anche in modo opinabile, la disciplina applicabile.
- La clausola discrezionale di sovranità prevista dal Regolamento Dublino III non può essere attivata dal giudice sulla base della sola protrazione del giudizio o della sospensione del procedimento, essendo una deroga eccezionale ai criteri ordinari di competenza e quindi di stretta interpretazione.
- Nel sistema Dublino, la celerità del procedimento e la tutela effettiva del richiedente sono garantite dagli strumenti specificamente previsti per la sospensione del trasferimento; tali strumenti non autorizzano, di per sé, a spostare la competenza allo Stato richiedente.
- Il termine di sei mesi per l'esecuzione del trasferimento decorre, quando vi sia stata sospensione giurisdizionale, dalla definizione del procedimento con effetto sospensivo e non dalla mera durata materiale del processo.
- Per giustificare l'applicazione della clausola di sovranità non bastano richiami generici alle condizioni personali del richiedente: occorrono allegazioni specifiche e pertinenti che ricadano nel perimetro applicativo della norma.
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