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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31209/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

La lite nasce da un infortunio mortale occorso a un lavoratore addetto ad attività svolta in un capannone industriale in costruzione, utilizzato dalla società datrice di lavoro pur in assenza di regolare assunzione e di adeguate condizioni di sicurezza. La vittima, mentre si trovava su una pedana sollevata con un carrello elevatore a forche, precipitava da un'altezza di circa cinque metri e moriva per trauma cranico. I familiari chiedevano il risarcimento dei danni ai soggetti ritenuti responsabili, tra cui la comproprietaria dell'immobile, sostenendo che essa dovesse rispondere sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la custodia del capannone, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avere tollerato lo svolgimento dell'attività produttiva in condizioni pericolose e senza le minime misure di sicurezza. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile l'appello della convenuta, escluso il giudicato interno sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. e, nel merito, aveva negato la responsabilità ex art. 2051 c.c. reputando il capannone un mero sfondo neutro dell'incidente, causato invece dall'uso anomalo del muletto da parte dei lavoratori. Con il ricorso per cassazione i familiari hanno dedotto: 1) violazione del giudicato interno e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado si fondava su due rationes autonome, una ex art. 2051 c.c. e una ex art. 2043 c.c.; 2) violazione delle regole sulla causalità materiale, per avere escluso il nesso tra l'immobile e il danno nonostante la precarietà strutturale del capannone; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dallo stato incompiuto e insicuro dell'immobile; 4) violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c. per non avere riconosciuto una responsabilità aquiliana autonoma della proprietaria per omessa vigilanza e mancata adozione di misure di sicurezza. La Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, osservando che il giudice d'appello aveva mal applicato i principi in tema di responsabilità da cosa in custodia, avendo trascurato la natura intrinsecamente pericolosa del capannone incompiuto, privo di scale, parapetti e altri accessi sicuri, e aveva omesso di esaminare tale fatto storico decisivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il primo e il quarto, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha censurato la decisione di merito perché aveva erroneamente qualificato l'immobile come elemento neutro, senza considerare che il capannone, ancora in costruzione e privo di adeguati presidi di sicurezza, poteva essere causa o concausa dell'evento e che l'accertamento del nesso causale richiedeva di valutare la concreta pericolosità della res e l'eventuale incidenza del comportamento del danneggiato o di terzi alla luce del caso fortuito. Ha inoltre ritenuto omesso l'esame del fatto storico decisivo relativo allo stato incompiuto e insicuro del capannone.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia richiede la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; il custode si libera solo provando il caso fortuito. La colpa del custode non è elemento costitutivo della responsabilità. Anche un'azione umana può integrare la causalità se la cosa ha comunque concorso alla produzione dell'evento.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come possibile autonoma fonte di responsabilità aquiliana per condotta colposa di tolleranza o omessa vigilanza; la Cassazione non decide sul punto perché il motivo resta assorbito.

  • art. 342 c.p.c.

    È invocato per censurare l'ammissibilità dell'appello, deducendo che non fossero state impugnate tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in relazione al giudicato interno, dedotto dalle ricorrenti come formato sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per travisamento della sentenza di primo grado e violazione del giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in tema di causalità materiale e responsabilità ex art. 2051 c.c. e, nel quarto motivo, degli artt. 1176 e 2043 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo, ossia lo stato incompiuto e insicuro del capannone.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro di diligenza e di dovere di cautela del proprietario/controllore dell'immobile; il motivo relativo è assorbito.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Evocato in motivazione per affermare che la condotta del danneggiato può incidere sul nesso causale e, se esclusiva, interromperlo.

  • art. 41, secondo comma, c.p.

    Richiamato per spiegare che la causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso deve essere esclusiva rispetto all'evento di danno.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela nella valutazione della condotta del danneggiato.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento in Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel passaggio sulla distribuzione dell'onere probatorio: il danneggiato deve provare il nesso causale, il custode il fortuito.

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, mentre il custode deve provare il caso fortuito; la colpa del custode non è elemento costitutivo della fattispecie.
  • Il giudizio sulla causalità in tema di danno da cosa in custodia deve considerare la concreta natura e conformazione della res: una cosa intrinsecamente e obiettivamente pericolosa non può essere trattata come elemento neutro se ha interagito con la dinamica del sinistro.
  • La condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode solo se assuma i caratteri di causa esclusiva, imprevedibile e inevitabile, idonea a degradare la cosa a mera occasione dell'evento.
  • Il giudice di merito deve esaminare i fatti storici decisivi specificamente dedotti e discussi, specialmente quando essi attengano alle caratteristiche materiali del bene e alla loro incidenza causale sull'evento dannoso.
  • La possibile concorrente responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. e quella aquiliana ex art. 2043 c.c. sono concettualmente autonome; l'esclusione della prima non implica automaticamente l'esclusione della seconda, se il giudice abbia effettivamente accertato una condotta colposa omissiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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