Cassazione Civile, Ordinanza n. 31238/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di pagamento per un incarico di progettazione di un collegamento ferroviario tra Rio de Janeiro e San Paolo. La società italiana incaricata otteneva tre decreti ingiuntivi per il corrispettivo asseritamente dovuto; uno di essi, per la differenza tra l’importo complessivo richiesto e quanto già ingiunto, era emesso nei confronti della Repubblica Federativa del Brasile quale garante della società pubblica committente. La Repubblica Federativa del Brasile proponeva actio nullitatis e opposizione tardiva, sostenendo l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e dunque la sua inefficacia. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, dava atto dell’inesistenza della notifica e riteneva che ciò precludesse l’esame del merito della pretesa creditoria, limitando il rinvio alla sola regolazione delle spese. Con il ricorso per cassazione la Repubblica Federativa del Brasile deduceva violazione degli artt. 394, 645 e 653 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse espressamente revocato il decreto ingiuntivo, statuizione che a suo dire sarebbe conseguenza necessaria dell’accoglimento dell’opposizione. Il fallimento della società creditrice proponeva ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, assumendo che, ove il ricorso principale fosse stato ammissibile, la sentenza di rinvio avrebbe dovuto essere cassata per avere limitato il giudizio alle sole spese e non anche al merito della pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che l’inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione fosse già stata definitivamente affermata con la precedente sentenza di legittimità e recepita dalla sentenza impugnata; tale accertamento era satisfattivo della domanda proposta dalla Repubblica Federativa del Brasile, volta proprio alla declaratoria di inefficacia, e precludeva l’esame delle questioni di merito sulla pretesa creditoria. La revoca del decreto ingiuntivo non è stata considerata una statuizione necessaria in questo particolare contesto, poiché il giudizio aveva ad oggetto l’accertamento dell’inefficacia del decreto e non una ordinaria opposizione destinata a sfociare nell’esame del credito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, con altresì attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 394 c.p.c.
richiamato ai fini dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte esclude che nel caso concreto fosse necessaria una nuova cognizione di merito
art. 645 c.p.c.
invocato dal ricorrente principale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ma ritenuto non decisivo nel caso di accertamento dell’inefficacia del decreto per inesistenza della notifica
art. 653 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della revoca del decreto, ma la Corte nega che in questa fattispecie tale effetto sia indefettibile
art. 112 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia nel giudizio di rinvio; il motivo resta assorbito
art. 392 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
art. 393 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
art. 188 disp. att. c.p.c.
la Corte osserva che il rimedio ivi previsto non è definitivo e non muta la natura della domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’inefficacia del decreto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato in relazione alla previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la notificazione del decreto ingiuntivo è inesistente, l’effetto centrale del giudizio può essere l’accertamento della conseguente inefficacia del decreto, senza necessità di passare all’esame del merito della pretesa creditoria.
- Nel giudizio di opposizione o di accertamento dell’inefficacia del decreto ingiuntivo, la revoca del decreto non è automaticamente una statuizione indefettibile: essa è necessaria nell’opposizione ordinaria quando il giudice entra nel merito del credito, ma non quando la decisione si arresta alla declaratoria di inefficacia per inesistenza della notifica.
- Il giudizio di rinvio è delimitato dal dictum della precedente sentenza di cassazione e non consente di riesaminare questioni già coperte dal giudicato interno o già dichiarate precluse dalla Corte di legittimità.
- Se il capo decisorio impugnato si limita a recepire l’accertamento già vincolante sulla inefficacia del decreto e a regolare le spese, il ricorso che pretenda un ulteriore esame del merito è inammissibile.
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