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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37188/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Sezione seconda penale – Riesame, n. 40003/2025 del 21 aprile 2026, depositata il 5 giugno 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Catanzaro del 18 marzo 2026, applicativo della custodia cautelare in carcere. L’accusa gli attribuiva il ruolo di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, attiva nei comuni di Acquaro, Dasà, Arena e territori limitrofi, dedita all’importazione, al trasporto, alla detenzione e alla cessione di ingenti quantitativi, prevalentemente marijuana e anche cocaina e hashish, con l’aggravante di avere agito per agevolare interessi riconducibili a una cosca di ’ndrangheta. La difesa ha articolato cinque motivi. Primo: inutilizzabilità delle conversazioni Sky-Ecc acquisite tramite ordine europeo di indagine, per violazione degli artt. 191, 268 e 293 c.p.p., mancato accesso ai provvedimenti autorizzativi e ai verbali delle operazioni, lesione del diritto di difesa e asserita decisività delle conversazioni, che sarebbero l’unica fonte probatoria dell’accusa. Secondo: insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all’associazione e del ruolo associativo, sostenendo che gli indizi si riferissero a soli tre episodi tra il 23 settembre e il 23 novembre 2020 e fossero compatibili con una mera partecipazione occasionale o con il concorso nei singoli reati; è stata inoltre denunciata la contraddittorietà rispetto alla valutazione di altri indagati. Terzo: motivazione apparente sulla gravità indiziaria e sulla qualifica di organizzatore, contestata perché sproporzionata rispetto ai compiti asseritamente esecutivi e alla limitata durata delle condotte attribuite. Quarto: motivazione apparente sull’elemento soggettivo dell’aggravante mafiosa e sulla finalità specifica di agevolazione. Quinto: omessa o apparente motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, nonostante il tempo trascorso dai fatti del 2020 alla misura del 18 marzo 2026, e sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari. Con motivi nuovi sono state ribadite, in sintesi, le contestazioni sulla sussistenza dell’associazione, sul ruolo di organizzatore e finanziatore, sull’aggravante mafiosa e sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità e comunque infondato: la difesa non ha allegato e provato una specifica violazione dei diritti fondamentali nell’acquisizione o trasmissione delle comunicazioni, né ha indicato in concreto l’interesse alla consultazione degli atti tecnici; la decisione impugnata aveva dato conto della provenienza, della custodia e della trasmissione dei dati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle conversazioni; la censura di contraddittorietà relativa ad altri indagati era generica e non riferita a incompatibilità interne alla decisione o ad atti del medesimo procedimento. È stato comunque ritenuto infondato perché il Tribunale aveva motivatamente valorizzato la messa a disposizione del sodalizio, i rapporti con gli associati e la partecipazione agli episodi e alla loro organizzazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione in fatto delle condotte e degli indizi. Il quarto è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: l’esclusione dell’aggravante non avrebbe prodotto un’utilità cautelare concreta, dato che la partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 continuava a fondare la presunzione cautelare e il termine di fase restava invariato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e comunque infondato: il Tribunale aveva motivato l’attualità del pericolo di reiterazione sulla base del ruolo operativo, dei rapporti con il vertice, i fornitori e gli acquirenti, delle modalità organizzative e del procedimento pendente per furto aggravato in concorso; aveva inoltre spiegato perché la custodia in carcere fosse l’unica misura adeguata. La responsabilità non è stata decisa nel merito, trattandosi di impugnazione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    essa, infatti, ricostruisce la giurisprudenza di legittimità in punto di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quella concernente la differenza tra il concorrente nel reato ed il partecipe, esaminando anche gli indici di riconoscimento della partecipazione elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con specifico riguardo all’associazione dedita al narcotraffico (pp. 4/6); analizza le comunicazioni acquisite (pp. 5, 7 e 8) riferite ai tre rilevanti episodi contestati (J1, J3 e J6) e valorizzando la generale messa a disposizione dell’associazione dell’odierno ricorrente ed i suoi rapporti con Angelo Maiolo e gli altri associati, la sua diretta partecipazione agli episodi di consegna dello stupefacente di cui si è detto e alla fase organizzativa della consegna stessa, per come emergenti dalle conversazioni riportate, conclude per la sua intraneità all’associazione

    La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta, in sede cautelare, dalla complessiva valutazione degli indizi, inclusi la messa a disposizione del sodalizio, i rapporti con gli associati e il contributo agli episodi di consegna e alla loro organizzazione; la distinzione dal mero concorrente nei singoli reati va apprezzata sulla base degli elementi del caso concreto.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l’indagato tende ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura

    L’indagato non ha interesse a impugnare l’applicazione di un’aggravante se la sua esclusione non determina un’utilità concreta né incide immediatamente sull’applicazione o sulle modalità della misura cautelare.

  • art. 191 c.p.p.

    In virtù degli obblighi gravanti sugli Stati membri in relazione al processo di armonizzazione dei rispettivi ordinamenti in materia penale, opera pertanto una presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito dei rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove, sicché spetta in ogni caso alla difesa allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata

    L’inutilizzabilità di prove acquisite all’estero non discende dalla mera inosservanza delle regole processuali interne dello Stato richiedente: occorre allegare e provare una specifica violazione dei diritti fondamentali o delle garanzie rilevanti nell’ordinamento dello Stato richiesto.

  • art. 268 c.p.p.

    Alla luce dei predetti principi, è sufficiente che il diritto interno si limiti a dettare le garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi, senza che possa essere invocata la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso all'algoritmo utilizzato per criptare il testo delle stesse e al metodo di decifrazione delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc", proprio perché è escluso il pericolo di alterazione dei dati, essendo il contenuto di ciascun messaggio inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e l'utilizzo di una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente, salvo che intervengano specifiche allegazioni di segno contrario

    Per le conversazioni Sky-Ecc, il mancato accesso all’algoritmo di cifratura o al metodo di decifrazione non comporta di per sé lesione del diritto di difesa o inutilizzabilità, in assenza di specifiche allegazioni contrarie; assumono rilievo le garanzie sulla catena di custodia e sull’integrità dei dati.

  • art. 293, comma 3, c.p.p.

    Da ultimo deve anche rammentarsi che l’ordinanza ha comunque dato l’obbligo della discovery, infatti, è evidente che spettava comunque alla difesa quantomeno esternare l’interesse alla visione degli atti in questione ed attivarsi in tal senso, mentre il Pubblico ministero ha confermato che ciò non è avvenuto.

    La doglianza relativa alla mancata consultazione degli atti non è fondata quando la difesa non abbia almeno manifestato l’interesse alla loro visione e non si sia attivata per ottenerla.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    una volta verificata la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato riguardante la valutazione degli elementi indizianti a carico del ricorrente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, è, come è noto, precluso a questa Corte riesaminare quel materiale già valutato.

    Nel ricorso cautelare per cassazione il controllo sulla valutazione degli indizi riguarda la congruenza logica e giuridica della motivazione, non consente una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    la peculiare natura della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza del soggetto colpito dalla misura

    Ai fini cautelari il giudizio sugli indizi è volto ad accertare una qualificata probabilità di colpevolezza, non la responsabilità penale definitiva.

  • art. 274 c.p.p.

    il Tribunale del riesame ha concluso, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che la misura della custodia cautelare in carcere sia la sola idonea ad impedire che il ricorrente possa riprendere il contatto con l’associazione e reiterare quindi i reati.

    La valutazione del pericolo di reiterazione e dell’adeguatezza della misura è sindacabile in cassazione nei limiti della coerenza logica e giuridica della motivazione; una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica si sottrae al riesame di legittimità.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Nel caso di specie la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché l’esclusione dell’aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, identico, il termine di fase

    Quando la partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 costituisce il presupposto della presunzione cautelare, l’esclusione di un’aggravante ulteriore non determina interesse a ricorrere se non produce effetti favorevoli sulla misura o sul termine di fase.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    il Tribunale del riesame ha concluso, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che la misura della custodia cautelare in carcere sia la sola idonea ad impedire che il ricorrente possa riprendere il contatto con l’associazione e reiterare quindi i reati.

    Nel controllo sull’ordinanza del riesame, la valutazione cautelare resta ferma quando la motivazione sull’attualità del pericolo e sull’idoneità della misura non è contraddittoria né manifestamente illogica.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 82, paragrafo 1, TFUE

    esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

    L’ordine europeo di indagine si inserisce nella cooperazione giudiziaria penale fondata sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, la Corte verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione sulla gravità indiziaria; non può rivalutare i fatti né sostituire alla lettura del giudice di merito una ricostruzione alternativa delle conversazioni, anche criptiche, quando l’interpretazione adottata sia logicamente motivata.
  • Le prove acquisite all’estero e trasmesse tramite ordine europeo di indagine si presumono conformi ai diritti fondamentali; chi ne deduce l’inutilizzabilità deve allegare e provare la specifica violazione, non essendo sufficiente richiamare la mancata osservanza delle regole processuali interne dello Stato richiedente o formulare dubbi generici sulla genuinità dei dati.
  • Per le conversazioni Sky-Ecc, in assenza di specifiche allegazioni di alterazione, il mancato accesso all’algoritmo di cifratura o al metodo di decifrazione non integra, da solo, una lesione del diritto di difesa; sono centrali le garanzie di autorizzazione, acquisizione, custodia e consultazione dei dati.
  • La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta, in sede cautelare, dalla valutazione complessiva della messa a disposizione del sodalizio, dei rapporti con gli associati e del contributo agli episodi di consegna e alla loro organizzazione; la censura che chieda una diversa lettura degli indizi è inammissibile se si risolve in una rivalutazione di fatto.
  • Nelle impugnazioni cautelari manca l’interesse a ottenere l’esclusione di un’aggravante se tale esclusione non produce un’utilità concreta né incide immediatamente sull’an o sul quomodo della misura.
  • Una doglianza sull’attualità del pericolo di reiterazione non è accoglibile quando non si confronti specificamente con la motivazione del riesame e questa abbia individuato elementi concreti di pericolosità e spiegato perché la custodia in carcere sia l’unica misura adeguata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniProve
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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