Cassazione Civile, Ordinanza n. 24482/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IVA 2015 ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo di non avere ricevuto la comunicazione di segnalazione del debito d'imposta e contestando nel merito l'iscrizione a ruolo perché, a suo dire, non era stato considerato un credito IVA maturato negli anni 2014 e 2015. Il ricorso in Cassazione è stato proposto con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché per omessa pronuncia sui motivi di appello ex art. 112 c.p.c., poiché la CTR non aveva spiegato quale fosse l'incongruenza della documentazione prodotta dal contribuente né perché gli ulteriori documenti depositati non fossero idonei a superare i rilievi dell'Ufficio in sede di mediazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la CTR non aveva reso percepibili, neppure sinteticamente, le ragioni della decisione: aveva affermato l'inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a provare il credito IVA, ma senza indicare le ragioni specifiche di tale giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità
la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; una motivazione solo apparente equivale a nullità
il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione dedotti dalle parti
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del procedimento di controllo e dell'emissione della cartella contestata
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando la decisione afferma un esito sfavorevole alla parte senza rendere percepibili, anche in forma sintetica, le ragioni concrete che sorreggono la valutazione compiuta dal giudice.
- In materia tributaria, il giudice di appello non può limitarsi a reputare insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente senza spiegare quali profili di incongruenza o inidoneità la rendano tale rispetto alla pretesa fiscale.
- L'omessa specificazione delle ragioni del dissenso rispetto alle prove e alle deduzioni della parte integra un vizio di motivazione e può comportare la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame del merito.
- Quando viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte verifica se la pronuncia consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; in difetto, la decisione non supera il controllo di legittimità.
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