Cassazione Civile, Ordinanza n. 00515/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione tardiva al passivo di una procedura fallimentare da parte dell’agente della riscossione per crediti tributari iscritti a ruolo, comprensivi di tributi, interessi, compensi e accessori. Il giudice delegato ammetteva solo una minima parte del credito, rigettando il resto per prescrizione. Il tribunale, investito dell’opposizione dell’agente della riscossione, la respingeva rilevando che la domanda di insinuazione era stata formulata in modo generico: pur essendo stati prodotti in opposizione gli atti interruttivi della prescrizione, non era stata specificamente indicata già nella domanda di ammissione la causale delle somme pretese né erano stati adeguatamente allegati e trascritti gli estratti di ruolo con prospetto ripartizionale del debito. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva: 1) violazione dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 2749 c.c., sostenendo che la domanda fosse sufficientemente specifica e supportata da estratti di ruolo e prospetto ripartizionale; 2) violazione dell’art. 99, comma 2, l.fall., contestando la distinzione operata dal tribunale tra documentazione utile per l’insinuazione e documentazione prodotta in opposizione, nonché la svalutazione probatoria del piano ripartizionale; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, subordinata all’eventuale accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non ha riportato né trascritto nel ricorso la domanda di insinuazione, l’atto di opposizione e i documenti richiamati, impedendo il controllo sulla fondatezza della censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale non aveva escluso il credito per insufficienza probatoria in sé, ma per la genericità della domanda e la carenza nell’esposizione della causa petendi, richiesta dall’art. 93, comma 4, l.fall. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, essendo una censura meramente derivata sulle spese. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità, non avendo il fallimento svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di insinuazione al passivo deve contenere l’esposizione specifica della causa petendi e gli elementi necessari a individuare il credito; la genericità della domanda impedisce l’ammissione del credito, indipendentemente da successive produzioni difensive.
La censura in cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è utile contestare profili non decisivi rispetto al fondamento della decisione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di privilegio sui crediti tributari, ma non risolutivo nella decisione, che si fonda sulla genericità dell’insinuazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi contesta in cassazione la valutazione di un documento deve indicarne e riprodurne il contenuto nel ricorso, così da consentire il controllo di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il documento su cui si fonda il motivo deve essere prodotto o comunque adeguatamente specificato nel ricorso per consentire la verifica della censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato deve riguardare effettivamente la violazione di legge e confrontarsi con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
La censura sulle spese, se formulata solo in via subordinata all’accoglimento di altri motivi, resta inammissibile quando tali motivi siano respinti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, la domanda di insinuazione deve esporre in modo specifico la causa del credito e consentirne l’esatta individuazione; la mera allegazione di documenti non supplisce alla genericità della domanda.
- In cassazione, chi contesta la valutazione di un atto o di un documento deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale o trascriverlo, pena l’inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulle spese formulate in via meramente conseguenziale o subordinata all’accoglimento di altri motivi sono inammissibili se i motivi principali vengono respinti.
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