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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13201/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di ottenere il rilascio di un loculo cimiteriale, identificato come loculo n. 13, da tempo occupato dalle spoglie di un defunto lì tumulato con consenso del dante causa della ricorrente. La ricorrente assumeva che il loculo le spettasse in forza di una precedente assegnazione/concessione e, soprattutto, di un rapporto di comodato sorto con il soggetto che avrebbe potuto disporne; chiedeva quindi la liberazione del loculo e la restituzione del bene. I convenuti resistenti contestavano la domanda e alcuni proponevano anche difese riconvenzionali ed eccezioni di inammissibilità. In primo grado la domanda fu respinta per carenza di prova sulla titolarità e sulla disponibilità del bene da parte del dedotto comodante; in appello la ricorrente deduceva, tra l’altro, l’erronea qualificazione della domanda come dipendente dalla proprietà, la mancata valutazione di documenti prodotti tardivamente ma asseritamente conosciuti solo dopo, l’errata interpretazione delle prove documentali e testimoniali, nonché l’erroneo accoglimento dell’estromissione di alcuni convenuti. In Cassazione articolava cinque motivi: nullità della sentenza d’appello per asserita composizione illegittima del collegio; violazione delle norme sul comodato, sull’onere di allegazione e prova e sulla qualificazione della domanda; violazione delle preclusioni istruttorie e dell’ammissibilità di nuovi documenti; violazione delle regole sull’indispensabilità dei documenti nuovi in appello; travisamento della prova documentale e testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava che il collegio d’appello era stato regolarmente designato e aveva trattenuto la causa in decisione prima della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l’apparenza della violazione di legge, la ricorrente sollecitava una nuova valutazione del fatto e delle prove, mentre i giudici di merito avevano correttamente affermato che non era provata né la disponibilità del bene in capo al dedotto comodante né la consegna al comodatario, né il diritto di proprietà/legittimazione a disporre del loculo. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la doglianza richiedeva un esame diretto degli atti non adeguatamente autosufficiente e che, comunque, non era stata dimostrata la causa non imputabile della decadenza né era stata allegata una rituale istanza di remissione in termini; inoltre la parte si limitava a contestare la valutazione di merito delle prove. Ha infine rigettato il quinto motivo perché la censura di travisamento della prova non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio da parte della Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità del procedimento d'appello, ma la censura è stata respinta perché il collegio risultava validamente costituito e operante.

  • artt. 275 e 276 c.p.c.

    Richiamati per contestare la validità della decisione collegiale; la Corte ha escluso ogni nullità verificando la corretta composizione del collegio.

  • artt. 50 quater, 158 e 161, comma 1, c.p.c.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza, ma non è emersa alcuna irregolarità decisiva.

  • art. 359 c.p.c.

    Criterio di rinvio alle norme del procedimento di primo grado richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del giudizio di appello.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come violato in relazione alla pretesa errata qualificazione della domanda e della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un asserito travisamento/erronea percezione delle prove; la Corte ha escluso che si trattasse di vizio denunciabile come tale, trattandosi in realtà di dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la corretta individuazione dell'oggetto della domanda nell'atto introduttivo.

  • art. 1803 c.c.

    Richiamato in tema di comodato; la Corte ha ribadito che occorre la prova della disponibilità del bene in capo al comodante e della consegna al comodatario.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ha inciso sull'esito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività dei documenti prodotti in primo grado; la Corte ha escluso che fosse dimostrata la non imputabilità della decadenza e la rituale richiesta di rimessione in termini.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità dei nuovi documenti in appello; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione dei presupposti.

  • art. 184 bis c.p.c.

    Menzi0nato come disciplina della rimessione in termini: presuppone tempestività dell'iniziativa e causa non imputabile della decadenza.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore base della rimessione in termini; la Corte ha rilevato l'assenza di prova della causa non imputabile e della richiesta di rimessione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; i motivi sono stati giudicati in parte inammissibili e in parte infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato anche per denunciare il preteso travisamento della prova documentale; la Corte ha chiarito che la censura non era proponibile nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di nullità della sentenza per asserita irregolare composizione del collegio è infondata quando dagli atti risulta che il collegio era stato validamente designato e che la causa era stata trattenuta in decisione da quel medesimo collegio prima della pronuncia.
  • In materia di comodato, chi agisce per la restituzione del bene deve provare il titolo del proprio diritto a concedere il bene in godimento, la previa disponibilità della cosa e la concreta consegna al comodatario; in mancanza, la domanda è infondata.
  • La censura che, sotto la veste di violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile in cassazione, specie quando i giudici di merito abbiano reso una motivazione coerente e convergente.
  • La produzione tardiva di documenti non è utilmente valorizzabile se la parte non dimostra la causa non imputabile della decadenza né di avere tempestivamente richiesto la rimessione in termini.
  • Il vizio di travisamento della prova non consente alla parte di sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito travestita da censura di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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