Cassazione Civile, Ordinanza n. 40824/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Due coniugi avevano acquistato vari mappali contigui, poi in parte ceduti o gravati da diritto di superficie a favore di una società di costruzioni nell'ambito di un'operazione immobiliare per la realizzazione di box. Essi chiedevano l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo condominiale, sostenendo in via principale l'usucapione o la destinazione del padre di famiglia e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. Chiedevano anche il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo per un mappale la servitù carrabile e pedonale per destinazione del padre di famiglia, e per altri mappali solo il passaggio pedonale, rigettando la domanda di servitù coattiva e quella risarcitoria. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1062 e 1029 c.c. per avere la corte limitato la servitù carrabile al solo mappale su cui insisteva l'abitazione, ignorando la destinazione residenziale e la potenzialità edificatoria degli altri fondi; 2) omesso esame della potenzialità edificatoria e destinazione residenziale dei fondi; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di servitù coattiva ex art. 1051 c.c.; 4) omesso esame dell'interclusione assoluta dei fondi, desunta da CTU; 5) violazione degli artt. 1052 e 1029 c.c. per il rigetto della servitù coattiva fondato sullo stato attuale di incolto e inutilizzo dei terreni; 6) violazione dell'art. 1052 c.c. e dell'art. 2 Cost. per non avere considerato le esigenze abitative di parcheggio dell'autovettura; 7) omesso esame di tali esigenze abitative; 8) omesso esame della prova del danno, assumendo di avere sostenuto un costo di euro 250.000 per sostituire i box non realizzati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha confermato che, per la servitù per destinazione del padre di famiglia, rileva la situazione di fatto esistente al momento della cessazione della comune proprietà e sono irrilevanti i mutamenti successivi; ha escluso l'omessa pronuncia sulla servitù coattiva, rilevando che la corte territoriale si era espressamente pronunciata escludendo l'applicabilità dell'art. 1051 c.c. alle aree cortilizie; ha considerato insindacabile in cassazione l'accertamento di merito sull'interclusione e ha ribadito che la servitù coattiva ex art. 1052 c.c. va valutata in concreto sulla base dello stato attuale dei fondi e della loro effettiva possibilità di migliore utilizzazione; ha inoltre ritenuto che la mera esigenza di parcheggio non basti a fondare la servitù e che, in difetto dei presupposti della servitù coattiva, non possa configurarsi alcun danno risarcibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del condominio e compensazione verso gli altri controricorrenti aderenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova nella parte in cui aveva riconosciuto solo la servitù per destinazione del padre di famiglia sul mappale 1305 e solo il passaggio pedonale sugli altri mappali, rigettando la domanda di servitù coattiva e quella di risarcimento danni. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido a rifondere le spese di cassazione al condominio controricorrente, mentre ha compensato le spese nei rapporti con gli altri controricorrenti che avevano aderito alle difese dei ricorrenti. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare presuppone la soccombenza nel precedente giudizio; nel caso concreto era sussistente in capo ai ricorrenti, che avevano visto respinte le loro domande principali.
La servitù coattiva di passaggio può essere negata quando manchi l'interclusione o quando non ricorrano gli altri presupposti richiesti; la Corte ribadisce che la domanda era stata espressamente esaminata e respinta.
La costituzione coattiva del passaggio in favore di fondo non intercluso richiede una valutazione concreta dello stato attuale dei fondi e della loro effettiva possibilità di migliore utilizzazione; non basta una mera utilità astratta o l'invocazione generica di esigenze abitative.
Per la servitù per destinazione del padre di famiglia occorre accertare la situazione di fatto esistente al momento della cessazione della comunione di proprietà; i mutamenti successivi dei luoghi sono irrilevanti.
Richiamato insieme agli artt. 1062 e 1052 c.c. come norma invocata dai ricorrenti; la Corte non ne fa derivare un autonomo principio diverso da quello sull'accertamento del concreto stato dei luoghi.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda, anche subordinata; nel caso concreto non vi è stata omissione perché la Corte d'appello ha espressamente escluso l'applicazione dell'art. 1051 c.c.
Veicolo della censura di violazione/falsa applicazione di legge, ma i motivi sono stati respinti perché la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme sostanziali.
Veicolo della censura di nullità per omessa pronuncia; esclusa perché la decisione impugnata conteneva una statuizione sul punto.
Le doglianze di omesso esame sono state respinte o dichiarate inammissibili quando miravano a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito.
Norma richiamata per il deposito delle memorie illustrative in prossimità dell'adunanza camerale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 2 Cost.
Richiamato per ampliare la nozione di esigenze abitative rilevanti ai fini dell'art. 1052 c.c., ma nel caso concreto ritenuto insufficiente a fondare la servitù sulla sola esigenza di parcheggio.
Massime di principio
- Per la servitù per destinazione del padre di famiglia, l'accertamento deve essere compiuto avendo riguardo allo stato dei luoghi esistente al momento della separazione della proprietà dei fondi, restando irrilevanti le modifiche successive.
- La destinazione residenziale o la potenzialità edificatoria sopravvenuta non possono estendere il contenuto di una servitù già formatasi per destinazione del padre di famiglia se non erano desumibili dal concreto assetto dei luoghi al momento rilevante.
- La domanda di servitù coattiva richiede una verifica concreta dei presupposti legali: per il fondo intercluso occorre valutare l'interclusione, mentre per il fondo non intercluso ex art. 1052 c.c. va accertata l'effettiva utilità della servitù per un più ampio sfruttamento o migliore utilizzazione del fondo.
- In cassazione non è sindacabile, se sorretto da motivazione congrua, l'accertamento di fatto del giudice di merito in ordine all'interclusione del fondo e alla concreta utilizzazione dei terreni.
- L'esigenza di parcheggio dell'autovettura, da sola, non integra automaticamente il presupposto per una servitù di passaggio o di parcheggio, mancando la necessaria inerenza dell'utilità al fondo dominante quando il vantaggio si risolve in una mera comodità personale.
- In difetto dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva non può configurarsi un fatto illecito idoneo a fondare responsabilità risarcitoria per mancato conseguimento della servitù.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40682/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40696/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40697/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40698/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40714/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40715/2021 del 20/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →