Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04851/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

La controversia nasce da un ordine di arretramento di una porzione di manufatto realizzato su un fondo in Amorosi, perché ritenuta costruita in violazione della distanza legale di 10 metri tra edifici prevista dalle NTA del PRG comunale. Le ricorrenti sostenevano: (1) che l’opera, al momento dell’inizio della causa, non fosse ancora ultimata e fosse quindi solo una costruzione "in fieri", con conseguente necessità per la controparte di agire ex art. 1171 c.c. e non con azione petitoria; (2) che, essendo il loro immobile edificato in aderenza per la parte preesistente, non si applicassero le distanze tra fabbricati e, comunque, che la porzione contestata rispettasse la distanza dal confine; (3) che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare l’eccezione di usucapione del diritto di mantenere il manufatto nella posizione realizzata; (4) che fossero state trascurate le istanze istruttorie dirette a provare i fatti posti a base dell’usucapione. La resistente ha replicato con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’opera come vera e propria costruzione, soggetta alle norme sulle distanze, e ha affermato che il vicino può scegliere tra azione petitoria, possessorie e procedimento di nuova opera. Ha poi reputato il secondo motivo non pertinente alla ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava sulla nuova porzione dell’edificio, edificata non in aderenza e a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento locale. Quanto all’usucapione, pur rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello, ha deciso la questione nel merito: il diritto di mantenere una costruzione a distanza illegale può essere acquistato per usucapione, ma solo con possesso ventennale; inoltre il termine era stato interrotto dalla domanda giudiziale proposta nel 2009. Di conseguenza, l’eccezione era infondata e le istanze istruttorie risultavano irrilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    L’azione di nuova opera non costituisce rimedio esclusivo contro un’opera non ultimata; nel caso concreto la costruzione era già tale da essere assoggettata alla disciplina delle distanze.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze legali tra costruzioni si applicano anche ai manufatti non completamente ultimati, se dotati di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in connessione con la tutela petitoria del proprietario contro le immissioni o le lesioni del diritto di proprietà.

  • art. 872 c.c.

    La violazione delle norme urbanistiche integrative delle distanze legali legittima la domanda di riduzione in pristino.

  • art. 877 c.c.

    La disciplina dell’aderenza/prevenzione non era applicabile, poiché la porzione contestata non era in aderenza ed era stata edificata successivamente all’immobile della controparte.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo di ricorso scollegato dalla ratio decidendi è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di usucapione, ma la Cassazione ha sanato la lacuna decidendo nel merito.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza illegale richiede il possesso ventennale, non decennale.

  • artt. 1165 e 2943 c.c.

    La proposizione di un’azione negatoria interrompe il termine utile per l’usucapione della servitù.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato che presenti caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; non è necessario che l’edificio sia ultimato.
  • Quando la disciplina urbanistica locale integra l’art. 873 c.c., la sua violazione consente la riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
  • Il proprietario che lamenti la violazione delle distanze può scegliere, secondo le circostanze, tra azione petitoria, azioni possessorie e procedimento di nuova opera, senza un ordine di priorità imposto in astratto.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e manca quindi di interesse ex art. 100 c.p.c.
  • La servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale può essere acquistata per usucapione, ma solo con possesso ventennale; il termine è interrotto dalla proposizione di un’azione negatoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.