Cassazione Civile, Ordinanza n. 15611/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di legittimazione e affrancazione di alcuni terreni siti nel Comune di San Marco Argentano, ritenuti dai ricorrenti gravati da uso civico. In primo grado il Commissario liquidatore per gli usi civici aveva dichiarato i suoli esenti da uso civico. In appello, uno dei soggetti aveva anche eccepito il difetto di giurisdizione del Commissario, mentre gli altri due appellanti erano stati ritenuti privi di legittimazione attiva; la Corte d'appello aveva rigettato la doglianza sulla giurisdizione e dichiarato inammissibili gli altri appelli, compensando integralmente le spese per la natura processuale della pronuncia. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: 1) violazione degli artt. 29 L. n. 1766/1927 e 5 c.p.c., sostenendo che difettasse la giurisdizione del Commissario perché alcuni interessati avevano eccepito la natura allodiale dei terreni; 2) violazione degli artt. 81, 167, 345, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte escluso la legittimazione di uno dei ricorrenti nonostante la documentata residenza nel Comune; 3) violazione degli artt. 75, 81 c.p.c. e 3 L. n. 1766/1927, assumendo che nelle controversie sugli usi civici la legittimazione spetti a tutti i residenti della collettività agraria interessata. I controricorrenti proponevano ricorso incidentale lamentando l'illegittima compensazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta dedotta l'esistenza di un uso civico e chiesta l'affrancazione, la giurisdizione del Commissario è corretta, dovendo egli prima verificare l'esistenza del diritto e poi procedere alla liquidazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato l'azione come proposta da mero occupante uti singulus e non uti civis; da tale inammissibilità è derivata anche quella del secondo motivo, privo di rilievo una volta esclusa la spendita della qualità di cittadino del Comune. Ha invece accolto il ricorso incidentale, cassando la sentenza limitatamente al capo sulle spese, perché la motivazione addotta dalla Corte d'appello ('natura essenzialmente processuale della pronuncia') non integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, con anche l'avviso sul contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 29 L. n. 1766 del 1927
richiamato per affermare la competenza/giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici quando sia chiesta l'affrancazione di terreni assunti come gravati da uso civico
invocato per il difetto di giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Commissario
richiamato in tema di legittimazione ad agire e a impugnare
richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta prova della residenza e alla tempestività delle produzioni
richiamato con riferimento alla produzione documentale in appello
richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio
richiamato per il riparto dell'onere della prova della residenza e della legittimazione
richiamato in relazione alla capacità/processualità delle parti nelle controversie sugli usi civici
art. 3 L. n. 1766 del 1927
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la legittimazione spetterebbe ai residenti della collettività agraria
richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite
la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare e riferire a specifiche circostanze della controversia; non basta il riferimento alla natura processuale della pronuncia
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per violazione di legge nei motivi principali e incidentali
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma invocata nel ricorso incidentale contro la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando si chiede l'affrancazione di un bene assumendo l'esistenza di un uso civico, la competenza del Commissario per gli usi civici comprende anche la verifica preliminare dell'esistenza stessa del diritto civico dedotto; solo dopo tale verifica si procede alla liquidazione.
- La parte che agisce per l'affrancazione di un terreno gravato da uso civico non agisce necessariamente come membro della collettività titolare del diritto civico, ma può agire uti singulus come occupante del bene; in tal caso la sua posizione processuale dipende dalla domanda concretamente proposta e dalla ratio della decisione impugnata.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'azione proposta uti singulus e non uti civis, è irrilevante la doglianza sulla residenza o sulla partecipazione alla collettività agraria.
- La produzione documentale in tema di residenza o di altri fatti rilevanti è inutilmente invocata se, secondo la qualificazione data dal giudice di merito, quel fatto non è decisivo per la decisione.
- La compensazione delle spese di lite richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non è sufficiente il generico richiamo alla natura processuale della pronuncia, perché tale formula è astratta e applicabile a qualsiasi lite risolta su questioni procedurali.
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