Cassazione Civile, Ordinanza n. 14468/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Un partecipante a un condominio aveva chiesto in giudizio che l'amministratore fosse condannato a: consegnare copia delle condizioni generali di una polizza assicurativa stipulata nell'interesse del condominio, o comunque consentirne la visione; indicare in quale locale si trovassero i registri condominiali di cui all'art. 1130, nn. 6 e 7, c.c. e gli orari di consultazione; affiggere la targhetta con i dati identificativi dell'amministratore. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alla polizza, dichiarando cessata la materia del contendere sulle altre. In appello principale il condomino censurava la statuizione sulle spese e sosteneva che, per la targhetta e per l'indicazione del luogo e degli orari di consultazione dei registri, l'interesse ad agire non richiedesse la prova di un pregiudizio già subito, trattandosi di obblighi di legge a tutela anche preventiva dei condomini; inoltre contestava la valutazione delle prove circa la mancata o tardiva messa a disposizione dei documenti. La società amministratrice proponeva appello incidentale sulla domanda relativa alla polizza, sostenendo la carenza di interesse ad agire e l'assenza di un danno o di un rifiuto effettivo di consegna. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale e accolto l'incidentale, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del condomino; il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione per violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c., dell'art. 1129 c.c., degli artt. 115, 116 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il suo interesse ad agire e avesse male valutato gli elementi istruttori relativi alla conoscenza e alla consegna della polizza e agli altri adempimenti dell'amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle domande diverse da quella relativa alla polizza non era stata impugnata e, comunque, ai fini della soccombenza virtuale e delle spese l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale: non basta la mera violazione astratta di un obbligo dell'amministratore, occorrendo un pregiudizio attuale o un rifiuto all'adempimento sollecitato. Ha quindi confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello sulla carenza di interesse in ordine alla targhetta e all'indicazione del luogo e degli orari di consultazione dei registri. Anche il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha accertato in fatto che non vi fu un rifiuto di consegna delle condizioni generali della polizza, ma soltanto una comunicazione che esse erano immutate e già conosciute/messe a disposizione, oltre a una serie di elementi indiziari che deponevano per la conoscenza effettiva da parte del condomino; non risultano violati gli artt. 115 e 116 c.p.c. né l'art. 2729 c.c., trattandosi di apprezzamento di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non basta la sola astratta violazione di un obbligo se non vi è un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile senza il giudice
le spese seguono la soccombenza, e la soccombenza virtuale va valutata alla luce della concreta utilità e dell'interesse ad agire al momento dell'introduzione del giudizio
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, poi riformata in appello e confermata in cassazione
richiesto come norma che impone all'amministratore di indicare il locale di conservazione dei registri e i tempi di consultazione; la Corte ha escluso che la sua violazione, senza una sollecitazione rimasta inevasa o un concreto pregiudizio, fondi di per sé l'interesse ad agire
richiamato per l'obbligo dell'amministratore di affissione dei dati identificativi; la Corte ha negato che l'omissione, in assenza di allegazione di un danno o interesse concreto, basti a fondare la domanda ai fini delle spese
individuano i registri condominiali cui si riferiva la richiesta di indicazione del luogo di custodia e degli orari di consultazione
esclusa la violazione perché il giudice non ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti
esclusa la violazione perché non è stato allegato che il giudice abbia valutato le prove fuori dal prudente apprezzamento
non violato poiché le critiche del ricorrente investivano la lettura e la forza persuasiva degli indizi, cioè un apprezzamento di merito
richiamato solo nell'intestazione del motivo, in relazione ai profili dell'amministrazione condominiale e alla gestione documentale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è sufficiente la mera deduzione della violazione di un obbligo legale: occorre un pregiudizio concreto e attuale, oppure un rifiuto dell'obbligato a provvedere dopo una specifica sollecitazione, tale da rendere necessario l'intervento del giudice.
- Nei giudizi relativi ad adempimenti dell'amministratore condominiale, la domanda può essere priva di interesse se, al momento della proposizione, l'obbligo risulta già soddisfatto, o se il condomino non allega e dimostra un concreto bisogno di tutela giudiziaria.
- La soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese, va valutata con riguardo alla situazione esistente all'atto dell'introduzione del giudizio e alla concreta utilità della domanda proposta.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ha valutato la prova al di fuori dei limiti del prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare la ricostruzione meramente meritale delle risultanze istruttorie.
- La censura ex art. 2729 c.c. non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli indizi, ma deve evidenziare un vizio del ragionamento presuntivo; la mera contestazione del peso attribuito ai singoli elementi appartiene al merito.
- L'omessa affissione dei dati identificativi dell'amministratore o la mancata indicazione del luogo di custodia dei registri non fondano automaticamente un'azione giudiziaria del condomino se non si collega alla specifica e attuale utilità che egli intende conseguire.
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