Cassazione Civile, Ordinanza n. 22452/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma garantita da fideiussione prestata da una ex coniuge a favore delle obbligazioni del marito. L’opposizione fu rigettata e la decisione passò in giudicato perché non appellata. Successivamente la fideiubente convenne in giudizio il proprio avvocato, lamentando un inesatto adempimento del mandato professionale per non avere proposto appello contro quella sentenza, ritenuta ingiusta perché basata su una scrittura privata di garanzia che sarebbe stata disconosciuta. L’avvocato resistette, chiamò in garanzia la propria compagnia assicurativa e propose in riconvenzionale il pagamento di compensi professionali per altre cause curate per la cliente tra il 1993 e il 1999. Il Tribunale rigettò entrambe le domande; la Corte d’appello rigettò la domanda risarcitoria principale, dichiarò inammissibile l’impugnazione nei confronti dell’assicurazione e accolse parzialmente la riconvenzionale del professionista, liquidando una somma a titolo di compensi. Con il ricorso per cassazione furono dedotti sette motivi: 1) violazione delle regole sul litisconsorzio e sulla chiamata in garanzia, sostenendo che l’assicuratore dovesse essere evocato in appello; 2) nullità della motivazione per avere la Corte d’appello, secondo la ricorrente, sovvertito l’ordine logico delle questioni; 3) vizio motivazionale e violazione delle norme sulla diligenza professionale e sulla prova della scrittura privata, per non avere considerato altre ipotesi di negligenza; 4) nullità e omesso esame nel giudizio prognostico sull’appello non proposto, poiché sarebbero state trascurate eccezioni decisive sulla legittimazione attiva della banca; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della riconvenzionale per difetto di connessione; 6) violazione delle norme processuali e dei parametri tariffari nella liquidazione del compenso professionale, ritenendo la domanda indeterminata e priva di adeguata prova; 7) conseguente censura sulle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la soccombenza della ricorrente e condannandola alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato e dell’assicurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i sette motivi. Ha escluso, quanto alla compagnia assicuratrice, che la ricorrente potesse agire direttamente nei suoi confronti in difetto di azione diretta del danneggiato e ha osservato che la questione non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha poi affermato che la motivazione della Corte d’appello sulla domanda risarcitoria non era né apparente né contraddittoria, poiché il giudice di merito aveva spiegato che non risultava un formale disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. e, quindi, non era plausibile ritenere che un appello contro la sentenza originaria avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento; il giudizio prognostico sulla responsabilità professionale è stato qualificato come valutazione di merito non sindacabile in cassazione, se sorretta da motivazione congrua. Quanto alla riconvenzionale dell’avvocato, la Corte ha rilevato che l’eventuale difetto di documenti specificativi poteva incidere sulla prova del quantum ma non sulla determinatezza della domanda, e che il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine non era necessario quando il giudice potesse verificare le prestazioni e liquidarle secondo le tariffe applicabili. Il motivo sulle spese è stato considerato un non motivo, dipendente dall’accoglimento degli altri motivi, che però erano tutti inammissibili. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure proposte non erano ammissibili perché miravano, in sostanza, a contestare valutazioni di merito o ad invocare vizi motivazionali non più deducibili se non nei limiti del minimo costituzionale.
Richiamato come parametro di legittimità della decisione, ma le doglianze non ne evidenziavano una concreta violazione idonea a superare la ratio della sentenza impugnata.
La chiamata in garanzia non comporta, di per sé, legittimazione passiva del garante verso il danneggiato in assenza di azione diretta; il tema del litisconsorzio processuale non superava tale limite.
Richiamato dalla ricorrente in tema di intervento del terzo, ma non decisivo rispetto alla ratio della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di chiamata in garanzia, ma non sufficiente a fondare la legittimazione passiva dell'assicuratore verso l'attore.
Evocato dalla ricorrente per sostenere la necessaria partecipazione del garante al giudizio di appello, ma la Corte ha escluso la decisività del richiamo.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa sussiste solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva della motivazione.
Richiamato come parametro della sufficienza motivazionale, ma la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo ampio e coerente.
Le doglianze di omessa pronuncia erano inammissibili perché non riportavano in modo specifico domanda o eccezione asseritamente trascurata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza, ma senza incidere sulla tenuta della decisione impugnata.
art. 24 Cost.
Evocato dalla ricorrente in chiave difensiva, ma senza che ne emergesse una lesione concreta accertata dalla Corte.
In mancanza di formale disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, il documento poteva essere utilizzato dal giudice di merito ai fini probatori.
Richiamato in tema di efficacia del disconoscimento della scrittura, ma la Corte ha valorizzato l’assenza di un disconoscimento rituale.
La responsabilità professionale dell’avvocato è stata valutata secondo il criterio della diligenza qualificata, ma il giudizio di merito sulla sua violazione non è stato ritenuto sindacabile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del professionista, senza che ciò conducesse all’accoglimento del ricorso.
Evocato in relazione alla firma sulla scrittura privata; la Corte ha escluso che vi fosse stato un rituale disconoscimento idoneo a impedirne l’utilizzo probatorio.
Richiamato nella critica al giudizio prognostico sull’appello, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato in relazione al contratto di fideiussione, senza specifica statuizione di accoglimento.
Richiamato in relazione alla fideiussione, senza effetto sulla decisione finale.
Richiamato in collegamento con la validità del negozio e della garanzia, ma non dirimente nel giudizio di cassazione.
Evocato dalla ricorrente in tema di nullità, ma non accolto.
La domanda riconvenzionale non è stata ritenuta inammissibile per difetto di connessione, poiché il rapporto professionale costituiva titolo comune delle domande contrapposte.
Richiamato nella censura sulla domanda di compensi, senza che emergesse una violazione decisiva.
Richiamato nel motivo sulla liquidazione del compenso professionale, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la prova delle prestazioni ai fini della quantificazione giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al credito professionale, senza rilievo decisivo.
Evocato dalla ricorrente per sostenere l’indeterminatezza della domanda riconvenzionale, ma la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato per contestare la precisione della domanda del professionista, ma la Corte ha ritenuto la domanda determinata.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha qualificato l’accertamento della prova del credito come valutazione di merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, senza che fosse ravvisata una violazione decisiva.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte d’appello ha potuto utilizzare le tariffe vigenti per determinare il compenso professionale, ritenendo irrilevante il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non corretta liquidazione del compenso, ma non accolto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il danno da omissione difensiva richiede un giudizio prognostico sulla probabilità che l’attività non svolta avrebbe potuto condurre a un esito favorevole; tale giudizio è di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non apparente.
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa è ammissibile solo quando il vizio emerga dal testo della decisione ed integri mancanza, mera apparenza, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità della motivazione; non è sufficiente allegare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Il disconoscimento della scrittura privata deve essere rituale e inequivoco; in mancanza, il documento può essere utilizzato dal giudice come prova e non può fondarsi su tale punto una prognosi favorevole sull’impugnazione omessa dal difensore.
- La chiamata in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile non attribuisce al danneggiato una legittimazione passiva diretta verso il garante in assenza di azione diretta prevista dalla legge; la posizione processuale del garante non sovverte la titolarità del rapporto sostanziale rispetto alla domanda principale.
- L’eccezione di omessa pronuncia in cassazione richiede specificità: la parte deve indicare con precisione la domanda, l’eccezione o il motivo di gravame asseritamente trascurati e l’atto in cui furono formulati.
- La mancanza del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine non impedisce, di per sé, la liquidazione giudiziale del compenso professionale, quando il giudice possa verificare le prestazioni svolte e determinare il quantum secondo le tariffe applicabili.
- L’eventuale difetto di documentazione a supporto del credito professionale può incidere sulla prova del quantum, ma non sulla determinatezza della domanda, se gli elementi costitutivi della pretesa risultano comunque individuabili.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove o l’apprezzamento del giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando non deducano un vero vizio di legittimità ma mirino a una rivalutazione del fatto.
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