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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02910/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, socio al 50% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 con cui gli veniva imputato, in via derivata, un maggior reddito da partecipazione pari a Euro 422.430,00. In primo grado il ricorso era stato accolto perché, nelle more, era stato annullato l'accertamento emesso nei confronti della società, ritenuto presupposto dell'accertamento a carico del socio. In appello l'Ufficio sosteneva che la decisione sull'accertamento societario non era definitiva, essendo stata impugnata, e chiedeva la riunione o la sospensione del giudizio. La CTR confermava però la decisione di primo grado, valorizzando una sentenza non definitiva intervenuta sull'accertamento societario. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 47, comma 1, TUIR e dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che l'accertamento definitivo verso la società costituisce presupposto necessario per quello nei confronti del socio e che, in presenza di giudizi separati, il giudice della causa sul socio avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa del giudicato sulla lite societaria, oppure comunque valutare ex art. 337, comma 2, c.p.c. se proseguire o sospendere alla luce della non definitività della sentenza pregiudicante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative ai redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base, la pendenza separata del giudizio sull'accertamento del maggior reddito societario e di quello relativo al socio impone, in linea generale, la sospensione ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della decisione sulla società, quale antecedente logico-giuridico dell'accertamento verso il socio. Ha inoltre precisato che, se sulla causa pregiudicante esiste una sentenza non ancora definitiva, il giudice della causa pregiudicata può sospendere il processo oppure proseguirlo solo dopo una valutazione prognostica circa la possibile riforma della decisione pregiudicante. Nel caso concreto la CTR aveva deciso sulla base di una sentenza non definitiva relativa alla società senza effettuare tale valutazione prognostica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, TUIR

    È richiamato come norma sostanziale che collega l'accertamento del reddito da partecipazione del socio alla dinamica del reddito societario, in un contesto di società a ristretta base.

  • art. 295 c.p.c.

    È applicabile anche al processo tributario; impone la sospensione quando la decisione dipenda dall'esito di un giudizio pregiudicante relativo al presupposto logico-giuridico dell'accertamento.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può sospendere il giudizio oppure proseguire dopo una valutazione prognostica sulla possibile riforma della decisione pregiudicante.

  • art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Rende applicabile al giudizio tributario la regola processuale sulla sospensione per pregiudizialità.

Massime di principio

  • Nelle controversie su redditi imputati per trasparenza o per presunzione dalla posizione della società a quella del socio, il giudizio sul socio dipende logicamente e giuridicamente dall'esito definitivo del giudizio sull'accertamento societario.
  • Se il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato pendono separatamente, il giudice della causa dipendente deve sospendere il processo fino al giudicato della causa pregiudicante, quando quest'ultima costituisca il necessario antecedente dell'altra.
  • Quando sulla causa pregiudicante esiste solo una sentenza non definitiva, il giudice della causa pregiudicata non può fondare automaticamente la decisione su tale esito, ma deve scegliere tra sospensione e prosecuzione solo dopo una valutazione prognostica sulla possibile riforma della decisione pregiudicante.
  • Nel processo tributario la disciplina della sospensione necessaria per pregiudizialità opera anche in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del maggior reddito di società di capitali a ristretta base e quello conseguente a carico del socio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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