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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28717/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una transazione stipulata tra due società per definire una lite su oneri di urbanizzazione secondaria. Successivamente una delle società cedette a terzi la propria quota di partecipazione nell'altra società. In seguito, quest'ultima ricevette una somma di denaro in esecuzione della transazione, che la società cedente ritenne dovesse riflettersi sul valore della quota ceduta e, inoltre, contestò l'inadempimento della transazione perché la società debitrice aveva chiamato in garanzia il proprio amministratore. Nel giudizio monitorio e nell'opposizione si discusse anche della manleva dell'amministratore e della posizione dei soci della società poi estinta. In cassazione la prima ricorrente denunciò: violazione dei criteri ermeneutici del contratto e della buona fede per l'interpretazione restrittiva della clausola di liberatoria della transazione; omesso esame del fatto decisivo relativo alla chiamata in manleva e alla conseguente esposizione a rivalsa; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La seconda ricorrente denunciò: extrapetizione per avere la corte d'appello esaminato l'appello incidentale come non condizionato; violazione delle regole sulla prova e sul giudicato del decreto ingiuntivo; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento del maggior valore aziendale; violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2473 c.c. per avere assimilato la cessione di quota al recesso; errata condanna alle spese in favore del terzo chiamato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili varie censure per difetto di autosufficienza o perché miravano a sollecitare una diversa lettura del merito; ha giudicato infondata la censura sulla condanna alle spese in favore del terzo chiamato, richiamando il principio per cui il rimborso delle spese del terzo chiamato in garanzia va posto a carico della parte la cui iniziativa ha reso necessaria la chiamata, salvo che questa sia palesemente arbitraria. Ha inoltre confermato che la clausola di transazione, per quanto ampia, non si estende automaticamente a controversie estranee all'oggetto dell'accordo, specie se concernenti un soggetto non parte della transazione, e che la cessione di quota sociale non è assimilabile al recesso del socio.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico del contratto, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta inammissibile perché sostitutiva della valutazione di merito

  • art. 1364 c.c.

    le espressioni generali inserite in una transazione si riferiscono solo agli oggetti sui quali le parti hanno inteso statuire, non automaticamente a ogni lite futura

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    il termine di preclusione non è stato ritenuto applicabile all'interventore nei termini prospettati dalla parte ricorrente

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza, in senso lato, giustifica la condanna alle spese anche del terzo chiamato, quando la chiamata sia resa necessaria dalle tesi infondate dell'attore

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre extrapetizione/omessa pronuncia, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente

  • art. 2041 c.c.

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta in modo riconoscibile nei gradi di merito

  • art. 2473 c.c.

    il recesso del socio e la cessione a terzi della quota sono istituti ontologicamente diversi e non assimilabili

  • art. 2469 c.c.

    la cessione della quota è un contratto tra cedente e cessionario, estraneo alla società, efficace tra le parti anche prima delle formalità verso la società

  • art. 2470 c.c.

    il deposito/iscrizione rende il trasferimento efficace verso società, altri soci e terzi

  • art. 2437 c.c.

    richiamato come disciplina del recesso nelle società di capitali nel testo previgente

  • d.lgs. n. 6 del 2003

    richiamato per distinguere la disciplina previgente e quella successiva della cessione di quote e del recesso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In materia di transazione, clausole liberatorie formulate in termini ampi non si estendono automaticamente a ogni possibile controversia futura: l'oggetto effettivo dell'accordo va determinato alla luce del complesso delle pattuizioni e delle circostanze concrete, e le espressioni generali operano solo entro il perimetro delle questioni che le parti hanno inteso definire.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici in modo specifico e autosufficiente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico, non di una mera valutazione giuridica, e deve essere dedotto con puntuale indicazione di dove e come il fatto sia stato discusso nel giudizio di merito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto mantiene la posizione di attore sostanziale ed è onerato della prova del diritto azionato.
  • La cessione a terzi della quota di partecipazione sociale è concettualmente distinta dal recesso del socio: nel primo caso la società è estranea al contratto di trasferimento; nel secondo nasce un diritto del socio alla liquidazione del valore della partecipazione nei confronti della società secondo la disciplina del recesso.
  • La condanna alle spese del terzo chiamato in garanzia può essere posta a carico della parte la cui iniziativa processuale abbia reso necessaria la chiamata, anche se quella parte non abbia proposto domande dirette contro il terzo; resta salvo il caso della chiamata palesemente arbitraria, che sposta l'onere delle spese sul chiamante.
  • In sede di legittimità, le censure che presuppongono la riproduzione di atti o motivi processuali rilevanti sono inammissibili se il ricorso non consente il controllo diretto degli atti e della loro collocazione nel processo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di litePartecipazioni socialiRecesso del socioInadempimento
RamiContrattiProcesso civileSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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