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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34548/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficaci, nei confronti della massa, due atti del 26 luglio 2005: la compravendita di beni immobili e la cessione di quote di una società, entrambi conclusi tra la ricorrente e una società terza acquirente. La curatela ha dedotto che la ricorrente, già amministratrice unica della società poi fallita, fosse esposta a un rilevante credito risarcitorio per gravi irregolarità gestorie e che gli atti dispositivi avessero depauperato il suo patrimonio, pregiudicando la garanzia dei creditori. La Corte d'appello ha confermato la revocatoria. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. sostenendo che l'onere di provare l'eventus damni gravasse sul curatore, e non su di lei, dovendo essere il creditore a dimostrare l'insufficienza del patrimonio residuo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., contestando che la scientia damni del terzo acquirente potesse essere desunta per presunzioni da indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare la variazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, mentre spetta al debitore o al disponente dimostrare che il residuo patrimonio sia idoneo a soddisfare il credito; nel caso concreto, era stato accertato che la ricorrente aveva alienato quasi tutto il proprio patrimonio senza offrire prova di beni residui sufficienti. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la scientia damni del terzo può essere provata mediante presunzioni semplici e che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato una pluralità di indizi convergenti, tra cui la recente costituzione della società acquirente, la sproporzione tra prezzo e valore dei beni, le modalità e i tempi di pagamento, la permanenza della venditrice nell'immobile e la simultaneità delle operazioni dispositive. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria

    L'eventus damni ricorre non solo quando l'atto azzeri la garanzia patrimoniale, ma anche quando la riduca o la trasformi in modo da rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito; la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    In revocatoria il creditore deve provare la variazione della garanzia patrimoniale, mentre il debitore/disponente deve provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il credito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La scientia damni del terzo può essere dimostrata mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

  • art. 66 l. fall.

    La curatela può agire in revocatoria a tutela della massa dei creditori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto violazione di legge sulle regole di riparto dell'onere probatorio e sull'uso delle presunzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il creditore deve provare che l'atto impugnato ha inciso in senso quantitativo o qualitativo sulla garanzia patrimoniale del debitore, mentre incombe sul disponente la prova contraria dell'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare il credito.
  • L'eventus damni sussiste anche quando l'atto non elimini integralmente la garanzia patrimoniale, ma la renda più incerta o difficoltosa; non è necessario provare un depauperamento totale.
  • La scientia damni del terzo beneficiario può essere accertata mediante presunzioni semplici, purché basate su elementi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la valutazione delle presunzioni e degli indizi è censurabile solo per violazioni di legge o per motivazione apparente o manifestamente illogica, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La diversa posizione processuale della curatela incide sul riparto probatorio solo quando essa agisce contro atti compiuti dal fallito; se invece l'azione revocatoria colpisce atti di un terzo, resta fermo l'ordinario schema probatorio dell'art. 2901 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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