Cassazione Civile, Ordinanza n. 36611/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasceva da una lite di confine tra fondi limitrofi siti in Padova. La ricorrente sosteneva che il confine catastale tra i due fondi non fosse più visibile dal 1986 per fatto ascrivibile ai vicini, che il muretto divisorio con rete metallica fosse stato collocato interamente nel suo fondo per errore di posizionamento, e che i convenuti avessero poi realizzato nuove costruzioni e nuove vedute in violazione delle distanze legali. Chiedeva l’accertamento del confine, la realizzazione di un muro divisorio a spese comuni, l’arretramento delle opere ritenute illegittime e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda veniva respinta: il confine era stato individuato nel muretto esistente e le ulteriori domande erano state rigettate. In appello la decisione veniva confermata. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: violazione di numerose norme sostanziali e processuali in tema di confini, prova, presunzioni e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatti decisivi, lamentando soprattutto la mancata considerazione della documentazione catastale, delle testimonianze, delle risultanze della c.t.u. e della pratica di condono; mancata rinnovazione della consulenza tecnica e dubbi sull’imparzialità del consulente; erroneo rigetto della domanda relativa a presunte nuove costruzioni, vedute e modifiche edilizie; erronea condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata e che, in tema di regolamento di confini, il giudice potesse individuare il confine reale sulla base di prove diverse dalle mappe catastali, utilizzabili solo in via sussidiaria e subordinata. Ha escluso che vi fosse omesso esame di fatti decisivi, osservando che si trattava in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui non vi erano state nuove costruzioni rilevanti né violazioni delle distanze, poiché gli interventi sull’immobile non avevano comportato aumento di superficie, volume o altezza e le vedute risultavano rispettose delle distanze. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sulla c.t.u., rilevando la discrezionalità del giudice nel disporre o meno una nuova consulenza e la mancata deduzione rituale e specifica di una tempestiva ricusazione o di nullità processuali idonee a incidere sul diritto di difesa. Ha infine confermato la correttezza della condanna alle spese di appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel regolamento di confini le mappe catastali hanno valore sussidiario e possono essere trascurate se il confine reale è accertabile con altri elementi probatori idonei.
Richiamato nel ricorso tra le norme sulle distanze, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione sulla base degli accertamenti di merito.
Richiamato in tema di distanze, senza accoglimento della censura.
Richiamato in tema di distanza delle vedute dal confine; la Corte ha confermato l’insussistenza della violazione.
Richiamato in tema di distanze dalle vedute; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la decisione si fondava su prove ritenute sufficienti dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente; non è stata ravvisata alcuna violazione rilevante ai fini del decisum.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai documenti prodotti; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato errori nell’uso della prova testimoniale.
Le presunzioni semplici sono apprezzamento di fatto del giudice di merito; la doglianza era in realtà volta a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
Il giudice di merito valuta se ricorrano i presupposti delle presunzioni; in cassazione non è consentito sostituire una diversa plausibilità inferenziale a quella accolta dalla sentenza impugnata.
La censura di omessa pronuncia non era ritualmente impostata e, comunque, non sussisteva omissione decisoria.
La violazione è deducibile solo se il giudice afferma di non dover osservare la regola del decidere sulle prove proposte dalle parti o utilizza prove non introdotte; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice applica un regime di valutazione probatoria diverso da quello legale; non se attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
Richiamato nel ricorso in relazione alla consulenza tecnica; la Corte ha escluso vizi idonei a fondare la cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge erano in realtà dirette a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È consentito solo il controllo sull’omesso esame di fatti decisivi, non la rivalutazione del merito, delle prove o delle inferenze presuntive.
Nel caso di c.d. doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
Il dubbio sull’obiettività del consulente deve essere fatto valere con i rimedi propri, non per la prima volta in cassazione.
Richiamato insieme all’art. 63 c.p.c. per la ricusazione del consulente tecnico.
La soccombenza in appello giustifica la condanna alle spese del grado.
Rileva solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione della corte d’appello non era apparente né mancante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per il contributo unificato cui rinvia il comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, le mappe catastali hanno funzione meramente sussidiaria e subordinata: possono essere utilizzate solo quando il confine reale non sia accertabile con altri elementi di prova idonei, anche presuntivi.
- L’individuazione del confine, l’accertamento dell’esistenza di nuove costruzioni e la verifica del rispetto delle distanze legali sono tipici apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, di regola, non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione comprensibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi rigorose: quando il giudice decida su prove non introdotte dalle parti o assuma un criterio legale di valutazione diverso da quello previsto; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non deve essere necessariamente disposta né motivata specificamente, salvo che emergano concreti vizi idonei a ledere il diritto di difesa e dedotti tempestivamente.
- Le contestazioni sull’imparzialità del consulente tecnico e le nullità della consulenza sono soggette a preclusione se non fatte valere con i rimedi e nei tempi processuali previsti, in particolare mediante ricusazione o tempestiva eccezione.
- Gli interventi edilizi che non comportano aumento di superficie, di volume o di altezza, ma solo modifiche interne o diversa conformazione esterna senza incremento volumetrico, non integrano nuova costruzione ai fini dell’applicazione delle distanze.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il ricorso deduca in modo chiaro una nullità della decisione per mancato esame di una domanda o eccezione; non basta allegare una motivazione ritenuta errata o insufficiente.
- La soccombenza nel grado di appello legittima la condanna alle spese e il rigetto del ricorso per cassazione comporta, se dovuto, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →